[size=18pt]Distruzione di atti (in ente pubblico): la privacy non può costituire “esimente”[/size]
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https://www.forensicsgroup.eu/2019/08/distruzione-di-atti-in-ente-pubblico-la-privacy-non-puo-costituire-esimente/
I termini di conservazione si calcolano dalla data di chiusura della trattazione dell’affare, e non dalla data dei singoli documenti. In ogni caso lo scarto di documenti dell’archivio dell’Ente è subordinato ad autorizzazione della Soprintendenza Archivistica,…..; la distruzione non autorizzata di documenti dell’archivio, non a caso, è punita con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da euro 775,00 ad euro 38.734,50, ex art. 169, comma 1, d. Igs. 42/2004”.
E quindi “… ai sensi della normativa sulla trasparenza amministrativa, í documenti dell’archivio corrente e di deposito, compresi gli atti interni, si presumono accessibili a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi degli artt.22 e 23 legge n. 241/1990, come modificata dalla legge n. 15/2005, salvo le eccezioni previste dalla legge e dal regolamento dell’Ente, venendo meno il dovere di rendere accessibili i documenti quando viene meno l’obbligo di detenerli”.
In conclusione, anche la normativa sul trattamento dei dati personali comporta obblighi specifici di riservatezza, che non fanno venir meno il generale principio della trasparenza amministrativa .....