[b]Diritto all’oblio può prevalere su vicende di cronaca passata - Secondo la Cassazione (sentenza n. 19681/2019) il giudice deve valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale all'identificazione dei protagonisti di vicende passate[/b]
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In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito - ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. - ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti.
Il problema si può evitare alla radice ripubblicando non su giornali a larga diffusione, ma su riviste storiche più specialistiche
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