Se dal sopralluogo non è possibile valutare gli interventi l’esclusione è illegittima.
[img]https://www.avvocati-associati.org/wp-content/uploads/2018/04/sopralluogo2-300x300.jpg[/img]
[color=red][b]Consiglio di Stato, Sez. III , 14 / 08 / 2019 , n. 5724[/b][/color]
https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/sopralluogo-non-possibile-valutare-gli-interventi-esclusione-illegittima/?fbclid=IwAR1DSpRE5theHwltDyHidFEIzCB8EAc84UjhdPCtnm0ktJIWB4-1koNmLko
In linea teorica, l’esclusione, ancorché non espressamente comminata, si potrebbe far discendere dal mancato assolvimento, nel progetto tecnico, dell’onere previsto dal disciplinare, prescrizione DT03, con riferimento alla “illustrazione delle minime opere edili e di predisposizione impiantistica, laddove ritenute necessarie, rilevate in corso di sopralluogo”.
Tuttavia, proseguono i giudici, in realtà, attraverso il sopralluogo – unico onere strumentale imposto ai concorrenti – non era possibile valutare gli eventuali pregiudizi o problemi derivanti dalla realizzazione dell’intervento, mentre le specifiche informazioni a ciò necessarie non erano state rese disponibili.
Da questa premessa, non può derivare l’esclusione dell’offerta tecnica per incompletezza, in assenza di una espressa previsione in tal senso, risultando inesigibile la stessa prevedibilità e progettabilità delle opere eventualmente necessarie, e con essa l’onere progettuale, pure testualmente previsto dal disciplinare.