Data: 2011-03-11 11:47:00

vendita diretta di prodotti aziendali floricoli in area privata

Un'azienda agricola con sede in altro comune, comunica che da aprile con cadenza settimanale effettuarà la vendita dei fiori in un area privata ubicata nel nostro comune.
Il terreno non viene utilizzato per la coltivazione dei fiori, infatti lo stesso risulta completamente libero, ma esclusivamente come area per la sosta di un automezzo con cui si effettuerà la vendita.  A mio avviso trattasi di commercio di prodotti propri che sicuramente non può essere svolto in questa forma, mentre la titolare dell'azienda ritiene di poterlo fare in quanto la norma settoriale recita "la vendita di  da parte di produttori agricoli non e' soggetta ad alcun adempimento se svolta presso la propria azienda, in altri locali o aree private di cui abbia la disponibilità"
Gradirei un vostro parere!!!!grazie

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Data: 2011-03-11 21:11:49

Re: vendita diretta di prodotti aziendali floricoli in area privata

Alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoltori si applicano le disposizioni del D.lgs. 228/2001. Nel 2006 la legge n.  81/2006 ha modificato l'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001  aggiungendo  il seguente periodo: "Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilita' non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'".  Quindi direi che l'agricoltore in linea di principio ha ragione.
Alcuni comuni hanno però ritenuto opportuno prevedere la presentazione di una comunicazione di inizio attività (oggi SCIA)anche in questo caso ciò per consentire una eventuale attività di controllo circa il puntuale rispetto di quanto prescritto dal citato articolo 4 D.Lgs. 228/2001.

D.Lgs.228/2001 
Art 4. Esercizio dell'attività di vendita.
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'àmbito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998



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Data: 2011-03-13 10:03:22

Re: vendita diretta di prodotti aziendali floricoli in area privata

quindi qualsiasi iprenditore agricolo può affittarsi un area all'interno del centro abitato ed effettuarci la vendita dei propri prodotti, creando di fatto delle aree di vendita fisse senza avere di fatto a disposizione nenanche i servizi igienici per l'operatore La cosa continua a lasciarmi alquanto perplessa perchè nel caso in questione non si conosce neanhe se esiste un contratto di regolare affitto dell'area interessata che ripetto risulta non coltivata e priva di qualsiasi struttura, anche perchè area  destinazione commerciale non ancora lottizzata.

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Data: 2011-03-14 21:14:02

Re: vendita diretta di prodotti aziendali floricoli in area privata

 
La legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo ” (D.Lgs 228/2001)  ha costituito una svolta per il modo agricolo, in particolare la riscrittura della figura dell’imprenditore agricolo (articolo 2135 del codice civile). Gli imprenditori agricoli (iscritti in camera commercio) usufruiscono di regimi semplificati sia in ambito fiscale e che in ambito amministrativo Le imprese agricole possono vendere i propri prodotti (ed entro certi limiti anche prodotti diversi) senza applicare le norme del commercio, possono fare somministrazione di alimenti e bevande, in ambito di agriturismo, senza applicare la legge dei pubblici esercizi, anche il regolamento 852/04 (pacchetto igiene) prevede norme semplificate per la vendita di prodotti alimentari da parte dei piccoli produttori agricoli 
Proprio a seguito delle diverse interpretazioni date all’art. 4 del DLGS  228/2001, nel 2006 sono state introdotte diverse modifiche ( D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81) tra cui la precisazione che per la vendita esercitata su superfici all'aperto nell'àmbito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
Sul punto relativo alla mancanza di servizi igienici vorrei farti notare che neanche gli operatori del commercio itinerante hanno a disposizione i servizi (sia essi commercianti che produttori agricoli), rispetto al titolo attestante il possesso dell’area non è questione di competenza dell’ufficio comunale, ma questione di ambito fiscale. 
La norma facendo riferimento a “superfici all'aperto nell'àmbito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità…” usa un termini generale e atecnici, non prevedendo una precisa destinazione urbanistica.

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