Non è compito dei segretari comunali svolgere funzioni di direzione di strutture amministrative assumendo la qualità di dirigenti. Tali funzioni possono essere gestite, specie nei comuni di grandi dimensioni, solo per in via temporanea e suppletiva, avendo prima dimostrato l’assoluta carenza di professionalità interne.
La sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia 23 luglio 2019, n. 489, è particolarmente rilevante perché smonta in modo ultimativo il castello di sabbia del “dirigente apicale” ed indica in modo chiaro e puntuale quali sono le peculiarità della funzione dei segretari comunali.
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[b]Segretari comunali: quella dannosa voglia di "dirigente apicale" (in memoria di Stefano Fedeli)[/b]