Carissimo Simone,
al titolare di una trattoria è stata contestata la violazione dell’art. 20 c.d.s. per occupazione abusiva di suolo pubblico (in pratica utilizzava quasi il doppio dei metri autorizzati per il posizionamento di banchi, sedie e fioriere all’esterno del proprio esercizio).
Contestualmente, con relativa ordinanza, è stato ordinato l’immediato ripristino dello stato dei luoghi ed è stata disposta la chiusura dell’esercizio per 5 gg. come stabilito dalla legge 94/2009
L’interessato ha provveduto si a togliere le strutture installate sulla parte di suolo incriminata ma non ha provveduto alla chiusura dell’esercizio né tantomeno al pagamento della sanzione contestata.
Che si fa in questi casi? Quali ulteriori provvedimenti occorre adottare? La chiusura dell’esercizio è comunque obbligatoria anche se l’interessato ha ripristinato lo stato del luoghi?
E per quanto riguarda il mancato pagamento della sanzione?
Ho una mezza idea di come agire ma prima di farlo gradirei sentire il tuo parere.
Grazie Simone, sei un’arca di scienza e molti problemi riusciamo a risolverli sol col tuo aiuto.
Cordiali Saluti e buon ferragosto.
Dimenticavo di chiederti un'ultima cosa:
Per il caso sopra esposto avremmo potuto applicare indifferentemente e/o possibilmente l'art. 61 della l.r. n. 24/2015 al posto dell'art. 20 c.d.s.? (1)
(1)- art. 61 della legge reg. n° 24/2015.
"Chiunque eserciti l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa, le forme speciali di vendita, [le vendite straordinarie e promozionali,] (47) l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, di somministrazione di alimenti e bevande, la distribuzione di carburanti e di commercio su aree pubbliche senza autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto, ovvero senza i requisiti di cui all’articolo 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilacinquecento a euro 15 mila e alla chiusura immediata dell’esercizio".-
Che si fa in questi casi?
[color=red]Sanzione per svolgimento di attività SENZA TITOLO (come se avesse aperto senza scia), una volta per ogni giorno che ha aperto.
Con la ordinanza di sospensione infatti perde effetto il titolo abilitativo[/color]
Quali ulteriori provvedimenti occorre adottare?
[color=red]SANZIONE PECUNIARIA[/color]
La chiusura dell’esercizio è comunque obbligatoria anche se l’interessato ha ripristinato lo stato del luoghi?
[color=red]Sì fino a quando non paga[/color]
E per quanto riguarda il mancato pagamento della sanzione?
[color=red]Devi fare ordinanza ingiunzione (magari nel MASSIMO EDITTALE) e poi iscriverla a ruolo[/color]
Ho una mezza idea di come agire ma prima di farlo gradirei sentire il tuo parere.
Grazie Simone, sei un’arca di scienza e molti problemi riusciamo a risolverli sol col tuo aiuto.
Cordiali Saluti e buon ferragosto.
Dimenticavo di chiederti un'ultima cosa:
Per il caso sopra esposto avremmo potuto applicare indifferentemente e/o possibilmente l'art. 61 della l.r. n. 24/2015 al posto dell'art. 20 c.d.s.? (1
[color=red]20 cds che in questo caso è lex specialis.
Art. 61 lo devi applicare adesso per esercizio senza titolo[/color]