Garante privacy prorogato (altri 60 giorni) ai sensi del D.L. 7/8/2019, n. 75
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[color=red][b]DECRETO-LEGGE 7 agosto 2019, n. 75 [/b][/color]
[b]Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni del
Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. (19G00087)
(GU n.184 del 7-8-2019)
Vigente al: 8-8-2019
[/b]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare,
l'articolo 153;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, e, in particolare, l'articolo 47-quater, comma
1;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
e, in particolare, l'articolo 14;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni del Garante per
la protezione dei dati personali nelle more del procedimento di
nomina dei suoi componenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 agosto 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
[b] 1. Il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la
protezione dei dati personali, di cui all'articolo 153 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,
eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati nelle
rispettive sedute del 6 giugno 2012, continuano a esercitare le
proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria
amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino
all'insediamento del nuovo Collegio e, comunque, per non oltre
ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. [/b]
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 agosto 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede