[size=18pt]Decreto Sicurezza bis e PRIVACY - approfondimenti[/size]
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[color=red][b]Articolo 9, comma 1 (Protezione dei dati personali)[/b][/color]
L’articolo 9 ripristina la vigenza - fino al 31 dicembre 2019 - dell'articolo 57 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
[color=red][b]Quell'articolo del Codice concerne il trattamento dei dati effettuato dal Centro elaborazioni dati del Dipartimento di pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia, per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.[/b][/color]
La sua abrogazione è attualmente prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 51 del 2018. Essa vi è prevista come decorrente da un anno dall'entrata in vigore di tale decreto legislativo: dunque decorrente dall'8 giugno 2019.
Si intende così che la 'posticipazione' di tale termine, che ora si viene a prevedere, importi - giacché quel termine è ormai scaduto - [b]il riacquisto della vigenza dell'articolo 57 del Codice (a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge).[/b]
Per sciogliere la catena normativa qui incisa, occorre risalire all'articolo 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003), quale vigente fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 51 del 2018.
[b]L'articolo 53 richiamato prevedeva una sorta di regime 'speciale' per il trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.[/b]
La 'specialità' era data dalla non applicazione di alcune disposizioni del medesimo Codice cd. della privacy.
L'articolo 57 del medesimo Codice, al contempo, prevedeva che per il sopra richiamato trattamento dei dati effettuato dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, le modalità di attuazione dei principi del Codice fossero da definirsi con specifico decreto del Presidente della Repubblica, con particolare riguardo ad alcuni profili e principi(12) . A ciò provvide il regolamento recato dal D.P.R. n. 15 del 2018.
Successivamente è intervenuto il decreto legislativo n. 51 del 2018. Esso reca attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Quella direttiva reca apposita disciplina relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
La direttiva europea 2016/680 procede in combinato disposto con il regolamento (UE) 2016/679 (atto di diretta applicazione: il coordinamento con la normativa nazionale è intervenuto con il decreto legislativo n. 101 del 2018).
Il complesso di tale disciplina europea ha importato una non marginale rivisitazione del Codice cd. della privacy.
Per la parte relativa agli articoli 53 e 57 del Codice, peraltro, la trasposizione della normativa europea nell'ordinamento italiano si è profilata come abrogazione tout court di quei due articoli, la cui disciplina risultava assorbita dal dispositivo della direttiva europea.
Pertanto l'articolo 49 del decreto legislativo n. 51 del 2018 ha disposto l'abrogazione di quei due articoli del Codice (insieme con alcuni altri), con il differimento tuttavia dell'abrogazione dell'articolo 57 del Codice decorso un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Questo, onde dar tempo per il 'trapasso' al nuovo assetto ordinamentale (posto che i regolamenti adottati in attuazione degli articoli 53 e 57 del Codice continuano ad applicarsi fino all'adozione di diversa disciplina, prevede il medesimo articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 51).
Il termine di decorrenza dell'abrogazione dell'articolo 57 del Codice quindi è scaduto l'8 giugno 2018.
È dunque intervenuta l'abrogazione dell'articolo 57 del Codice della privacy.
[color=red][b]La disposizione del decreto-legge dispone ora che quel medesimo articolo 57 riacquisti vigenza (dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), fino al 31 dicembre 2019.[/b][/color]
Tale maggiore lasso di tempo è inteso come necessario (si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione) per evitare un 'vuoto', posto che un emanando d.P.R. in materia (su cui deve essere acquisito il parere del Consiglio di Stato) deve altresì tener conto di quanto previsto dal decreto-legge n. 113 del 2018 (al suo articolo 18), in materia di accesso al Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza, da parte dei Corpi e servizi di polizia municipale.
[i]12) Ossia: a) il principio secondo cui la raccolta dei dati sia correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi; b) l'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati; c) i presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari; d) l'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati; e) la comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e la loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge; f) l'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni (anche mediante il ricorso a sistemi di indice).[/i]
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[color=red][b]Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"[/b][/color]
Art. 57
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalita' di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalita' di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalita' sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati e' correlata alla specifica finalita' perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalita' di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalita' relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalita' per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonche' alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformita' alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
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Per approfondimenti sul decreto:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=50724