Buonasera,
ho necessità di avere un chiarimento in merito al rilascio di un'autorizzazione di abbattimento di un albero su un terreno in comproprietà nel caso di richiesta da parte di un solo comproprietario. Con la sentenza Cassazione civile 2013, n. 11553 si afferma "[i][i]qualora il partecipante alla comunione compia un atto di ordinaria amministrazione, anche consistente in un negozio giuridico o in un'azione giudiziale aventi tali finalità, come l'agire per finita locazione contro i conduttori della cosa comune, la presunzione del consenso degli altri che sussiste ai sensi dell'art. 1105, primo comma, c.c., può essere superata dimostrando l'esistenza del dissenso degli altri comunisti per una quota maggioritaria o eguale della comunione senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell'art. 1105, secondo comma, c.c.>[/i]....l'attività descritta di abbattimento rientra nella ordinaria amministrazione?
Grazie
Buonasera,
ho necessità di avere un chiarimento in merito al rilascio di un'autorizzazione di abbattimento di un albero su un terreno in comproprietà nel caso di richiesta da parte di un solo comproprietario. Con la sentenza Cassazione civile 2013, n. 11553 si afferma "[i][i]qualora il partecipante alla comunione compia un atto di ordinaria amministrazione, anche consistente in un negozio giuridico o in un'azione giudiziale aventi tali finalità, come l'agire per finita locazione contro i conduttori della cosa comune, la presunzione del consenso degli altri che sussiste ai sensi dell'art. 1105, primo comma, c.c., può essere superata dimostrando l'esistenza del dissenso degli altri comunisti per una quota maggioritaria o eguale della comunione senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell'art. 1105, secondo comma, c.c.>[/i]....l'attività descritta di abbattimento rientra nella ordinaria amministrazione?
Grazie
[/quote]
Il problema da porsi è diverso.
Tu NON SEI il giudice civile, quindi non ti devi porre il problema se un comproprietario ha TITOLO GIURIDICO a effettuare l'operazione, ma se ha TITOLO AMMINISTRATIVO ad attivare la procedura ed ottenere l'autorizzazione (così come non ti poni il problema se uno dei legali rappresentanti può agire per conto della società in presenza di eventuale dissenso degli altri).
Sebbene nei procedimenti EDILIZI qualche sentenza ritenga che la ricerca del titolo debba essere più approfondita (https://www.ingenio-web.it/22334-lavori-edilizi-in-caso-di-immobile-in-comproprieta-serve-il-consenso-globale-i-dettagli) questa non può mai spingersi a dirmere questioni da Cassazione!
La Cassazione migliore sul punto: http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/aprile/1522764970716.html
Nel caso indicato la comproprietà è titolo sufficiente a chiedere autorizzazione all'abbattimento. Tu al limite puoi mandare comunicazione di avvio anche agli altri comproprietari (per renderli edotti) e SOLO SE hai formale espresso diniego al consenso sei legittimata a negare l'autorizzazione.