Data: 2019-08-06 11:58:54

Decreto SICUREZZA BIS - D.L. 53/2019 convertito in legge

Decreto SICUREZZA BIS - D.L. 53/2019 convertito in legge

[img]https://1.bp.blogspot.com/-to7audYccCI/XUmYSu-hzoI/AAAAAAAAc5U/tTExETh2PnI1HjzET_sV1Y-4DAr6kluDwCLcBGAs/s1600/C_2_infografica_1002576_0_image.jpg[/img]

Sintesi ed approfondimenti:
https://polizialocale-mase.blogspot.com/2019/08/dalle-maxi-multe-alle-ong-allarresto-in.html?fbclid=IwAR29N2j5SR3Do9YLW4MCTJHyKps-rlH7VfiulYE2RlR451-1DLnlo4VTS3E

riferimento id:50724

Data: 2019-08-06 12:01:44

Re:Decreto SICUREZZA BIS - D.L. 53/2019 convertito in legge

Il testo del L.L. 53/2019 prima della conversione: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/14/19G00063/sg

[color=red][b]ATTIVITA' RICETTIVE[/b][/color]
[i]DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53 - Disposizioni urgenti in  materia  di  ordine  e  sicurezza  pubblica. (GU n.138 del 14-6-2019)
Art. 5 - Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
  1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo
le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «e  con
immediatezza nel caso di soggiorni non  superiori  alle  ventiquattro
ore,». [/i]
***************************
[color=red][b]CONVERSIONE IN LEGGE[/b][/color]
  al comma 1, le parole: «e con immediatezza» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro le sei ore successive all'arrivo»;

  dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

[b]  «1-bis. Le modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate sono integrate con decreto del Ministro dell'interno al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive.
  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 1-bis nella Gazzetta Ufficiale».[/b]

Approfondimenti: https://polizialocale-mase.blogspot.com/2019/08/modificato-lart-109-tulps-dal-decreto.html
[img width=300 height=76]https://1.bp.blogspot.com/-8ZaN9GaFcnQ/XUlq2s4_1SI/AAAAAAAAc5I/CqEkYno_Krg_3uK6rr6EdiTCETsVztEyACLcBGAs/s1600/Cattura.JPG[/img]

*****************
Commento tratto dal DOSSIER: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1119792/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione9

Articolo 5 (Termini per la comunicazione da parte dei gestori di strutture ricettive delle generalità delle persone alloggiate)
L’articolo 5, modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, prevede che per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore la comunicazione, da parte dei gestori di strutture ricettive alla questura territorialmente competente, delle generalità delle persone alloggiate, debba avvenire entro sei ore, anziché entro ventiquattro ore dal loro arrivo.

Nel testo originario del decreto-legge è prevista la comunicazione “immediata” da parte dei gestori.

Come aggiunto nel corso dell’esame presso la Camera, l’entrata in vigore della disposizione è subordinata alla adozione di un decreto del Ministero dell’interno che integri le modalità di comunicazione telematica alle questure.

Secondo la disposizione vigente (articolo 109 del Testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto n. 773 del 1931), l’obbligo di comunicazione - entro ventiquattro ore, ridotto a sei ore dal provvedimento in esame, per i soggiorni non superiori a un giorno - vige per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive (comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte) nonché per i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere (compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali), ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma.

Tali soggetti possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità (o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti) e sono tenuti a comunicare - entro il termine sopra ricordato - le generalità delle persone alloggiate alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax.

Il decreto del Ministero dell’interno 7 gennaio 2013, recante le modalità di comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive, prevede che le generalità delle persone alloggiate presso le strutture vengono trasmesse a cura dei gestori delle stesse strutture, entro 24 ore successive all'arrivo delle persone alloggiate, e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, alle questure territorialmente competenti (art. 1).

Nel corso dell’esame presso la Camera sono stati aggiunti i commi 1-bis e 1-ter.

Il comma 1-bis prevede che, al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, integri le modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate.

Le modalità di comunicazione sono disciplinate dal citato decreto del Ministero dell’interno 7 gennaio 2013. Si prevede che, i gestori delle strutture ricettive inseriscano, previa abilitazione della questura competente, i dati degli alloggiati in un apposito sistema web oriented esposto su rete internet, con possibilità di consultare solo i dati relativi al giorno di trasmissione. La struttura ricettiva può anche trasferire, direttamente nell'applicazione, i dati già digitalizzati, utilizzando programmi applicativi a proprie spese. Nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al sistema web che impediscano la trasmissione, la comunicazione delle generalità dei soggetti alloggiati è effettuata mediante trasmissione a mezzo fax ovvero tramite posta elettronica certificata alla questura territorialmente competente.

Il comma 1-ter subordina l’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione entro 6 ore di cui al comma 1, all’adozione del decreto del Ministro dell’interno di integrazione delle modalità di comunicazione dei dati degli alloggiati di cui al comma 1-bis. La disposizione in esame, pertanto, entrerà in vigore il 90° successivo alla pubblicazione del succitato decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale.

riferimento id:50724

Data: 2019-08-07 03:51:34

Re:Decreto SICUREZZA BIS - D.L. 53/2019 convertito in legge

Il testo definitivo approvato dal Parlamento il 25/7/2019

[img]http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/img/home2017/logo-senato-home.png[/img]

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica"

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52112.htm

Il DOSSIER: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1119792/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione9

riferimento id:50724

Data: 2019-08-13 17:10:05

Re:Decreto SICUREZZA BIS - D.L. 53/2019 convertito in legge

LEGGE 8 agosto 2019, n. 77 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

(GU Serie Generale n.186 del 09-08-2019)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2019

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/09/19G00089/sg

riferimento id:50724
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it