Data: 2012-05-05 11:35:18

Processo tributario, arriva la PEC

Processo tributario, arriva la PEC

http://www.ipsoa.it/PrimoPiano/Fisco/processo_tributario_arriva_la_pec_id1079418_art.aspx

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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 2012
Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo  tributario,
della Posta Elettronica Certificata (PEC), per  le  comunicazioni  di
cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546  del
31 dicembre 1992. (12A05084)
(GU n. 102 del 3-5-2012 )
 
                        IL DIRETTORE GENERALE
                            DELLE FINANZE

  Visto l'articolo 31 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
545, recante «Ordinamento  degli  organi  speciali  di  giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione»;
  Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
546,  recante  «Disposizioni  sul  processo  tributario»,  ed  in
particolare il comma 1-bis, introdotto  dall'articolo  39,  comma  8,
lettera a), punto  2),  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  Visto in  particolare  l'articolo  16,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  introdotto  dall'articolo  39,
comma 8, lettera  a),  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
  Visto, in particolare, l'articolo 71 del citato decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68, concernente «Regolamento recante disposizioni  per  l'utilizzo
della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo  27  della
legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
  Visto in particolare l'articolo  14,  comma  13,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,  n.  68,  concernente
«Regolamento  recante  disposizioni  per  l'utilizzo  della  posta
elettronica certificata, a norma  dell'articolo  27  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3»;
  Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le  tecnologie  2
novembre  2005,  recante  «Regole  tecniche  per  la  formazione,  la
trasmissione  e  la  validazione,  anche  temporale,  della  posta
elettronica certificata»;
  Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, recante «Misure urgenti per il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,
occupazione e impresa e per  ridisegnare  in  funzione  anticrisi  il
quadro strategico nazionale»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio
2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio  e  di  uso  della
casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»;
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
  Visto l'articolo 39, comma 8,  lettera  b),  del  decreto  legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
che prevede che con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite le regole tecniche per  consentire  l'utilizzo
delle  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione,  nelle
procedure  di  comunicazione  di  cui  all'articolo  16  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
  Acquisito il parere del Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia
tributaria espresso con delibera n. 398/2012/XII del 13 marzo 2012;
  Acquisito il  parere  emesso  dal  Comitato  Direttivo  di  DigitPA
espresso con delibera n. 30/2012 nella seduta del 5 aprile 2012;

                              Decreta:

                              Art. 1

                            Definizioni

  Agli effetti del presente decreto si intende per:
    a) «codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.)»: codice di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
    b) «documento informatico»: la  rappresentazione  informatica  di
atti, fatti  o  dati  giuridicamente  rilevanti  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
    c) «gestore di posta elettronica certificata»:  il  soggetto  che
presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante  la
posta elettronica certificata di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82;
    d)  «posta  elettronica  certificata  (P.E.C.)»:  sistema  di
comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna  di
un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai
terzi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
    e) «ricevuta di  accettazione»:  e'  la  ricevuta  rilasciata  al
mittente  dal  proprio  gestore  di  posta  elettronica  certificata,
contenente  i  dati  di  certificazione  che  costituiscono  prova
dell'avvenuta  spedizione  di  un  messaggio  di  posta  elettronica
certificata di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
febbraio 2005, n. 68;
    f) «ricevuta di avvenuta consegna»: e' la ricevuta  che  fornisce
al  mittente  prova  che  il  suo  messaggio  di  posta  elettronica
certificata e'  effettivamente  pervenuto  all'indirizzo  elettronico
dichiarato dal destinatario e certifica  il  momento  della  consegna
tramite un testo,  leggibile  dal  mittente,  contenente  i  dati  di
certificazione di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  11
febbraio 2005, n. 68;
    g) «sistema informativo del contenzioso tributario  (S.I.Co.T.)»:
sistema costituito dall'insieme delle risorse  hardware  e  software,
mediante il quale viene trattato  in  via  informatica  e  telematica
qualsiasi tipo di attivita', di dato, di servizio, di comunicazione e
di  procedura,  relativi  all'amministrazione  della    giustizia
tributaria;
    h) «sistema documentale» si intende il sistema informatico in uso
presso gli uffici di  segreteria  delle  Commissioni  tributarie  che
consente l'archiviazione e il richiamo dei documenti e delle ricevute
trasmesse;
    i)  «Societa'  Generale  d'informatica  Spa  (Sogei)»:  partner
tecnologico del Ministero dell'economia e delle finanze;
    j) «Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie»: uffici di
segreteria delle Commissioni tributarie  provinciali  e  regionali  e
delle Commissioni tributarie di I e II grado di Bolzano e Trento,  di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

       
     
                              Art. 2

                      Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le  regole  tecniche  che
permettono, nell'ambito del  processo  tributario,  l'utilizzo  della
posta elettronica certificata (P.E.C.) per le  comunicazioni  di  cui
all'articolo 16, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 546.

       
     
                              Art. 3

Gestore  della  posta  elettronica  certificata  delle  Commissioni
                            tributarie

  1.  Gli  Uffici  di  segreteria  delle  Commissioni  tributarie  si
avvalgono del servizio di posta elettronica certificata fornito dalla
Sogei, gestore  incluso  nell'elenco  pubblico  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 14 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
febbraio 2005, n. 68.

       
     
                              Art. 4

                  Comunicazione per via telematica

  1. La comunicazione per via telematica di cui al presente  decreto,
da parte dell'Ufficio di  segreteria  della  Commissione  tributaria,
avviene mediante la trasmissione all'indirizzo di  posta  elettronica
certificata, di  cui  al  successivo  articolo  5,  di  un  messaggio
contenente in allegato il relativo documento informatico.
  2. Lo schema del  contenuto  del  messaggio  di  posta  elettronica
certificata e il formato del documento informatico in  esso  allegato
di cui comma 1, sono individuati nell'allegato, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
  3. La comunicazione generata dal S.I.Co.T.  viene  protocollata  in
uscita dall'Ufficio di  segreteria  della  Commissione  tributaria  e
trasmessa agli indirizzi di P.E.C. di cui all'articolo 5.
  4. La comunicazione diretta agli enti impositori puo' essere  fatta
in forma cumulativa.
  5. Nel caso in cui vengano generati  avvisi  di  non  accettazione,
rilevazione  di  virus  informatici  e  mancata  consegna,  di  cui
all'articolo 6, comma 8, del decreto del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie 2 novembre 2005, ovvero qualora l'Ufficio di segreteria
della Commissione tributaria non ottenga alcuna ricevuta di  avvenuta
consegna, lo stesso provvede ad effettuare la  comunicazione  secondo
le modalita' disciplinate dall'articolo  16,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.  546.  La  disposizione  di  cui  al
periodo precedente si  applica,  altresi',  in  ogni  altro  caso  di
impossibilita'  di  trasmettere  la  comunicazione  con  modalita'
telematiche.

       
     
                              Art. 5

                        Indirizzo di P.E.C.

  1. L'indirizzo di  P.E.C.  utilizzato  dall'Ufficio  di  segreteria
della Commissione tributaria per le comunicazioni di cui al  presente
decreto, e' quello dichiarato dalle parti nel  ricorso  o  nel  primo
atto difensivo.
  2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi  istituiti  con
legge dello Stato, l'indirizzo di cui al comma 1 deve coincidere  con
quello  comunicato  ai  rispettivi  ordini  o  collegi,  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge  29  novembre  2008,  n.
185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per i soggetti  di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.  546,
abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie,
l'indirizzo di P.E.C. deve coincidere con quello rilasciato ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
6  maggio  2009,  ovvero  altro  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata,  rilasciato  da  un  gestore  in  conformita'  a  quanto
stabilito dal decreto del Presidente  della  Repubblica  11  febbraio
2005, n. 68. Per le societa'  iscritte  nel  registro  delle  imprese
l'indirizzo di posta  elettronica  certificata  deve  coincidere  con
quello comunicato al momento dell'iscrizione, ai sensi  dell'articolo
16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Per  gli  enti  impositori,  l'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata di cui al comma 1 e' quello individuato dall'articolo 47,
comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  consultabile
anche nel sito dell'Indice delle  Pubbliche  Amministrazioni  (Indice
PA) di cui all'articolo 16, comma 8, del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di garantire
l'invio delle comunicazioni mediante posta  elettronica  certificata,
gli Uffici di segreteria delle Commissioni  tributarie,  in  caso  di
omessa ovvero errata indicazione dell'indirizzo di P.E.C. negli  atti
difensivi delle parti, possono, altresi', utilizzare gli  elenchi  di
cui all'articolo 16, commi 6, 7 e 8 del  decreto  legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  con  le
modalita' di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del C.A.D.
  5. Gli  indirizzi  di  P.E.C.  degli  Uffici  di  segreteria  delle
Commissioni tributarie, utilizzati per le  comunicazioni  di  cui  al
presente  decreto,  sono  pubblicati  sul  portale  internet  del
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze «www.finanze.gov.it», oltre che nell'Indice PA.

       
     
                              Art. 6

                  Variazioni di indirizzo di P.E.C.

  1. La variazione  dell'indirizzo  di  P.E.C.  produce  effetti  dal
decimo giorno  successivo  a  quello  in  cui  sia  stata  notificata
all'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria.
  2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la parte  puo'
comunicare  la  variazione  dell'indirizzo  di  P.E.C.  mediante  una
dichiarazione anche cumulativa,  diretta  all'Ufficio  di  segreteria
della  Commissione  tributaria  competente,  indicando  i  ricorsi
interessati da tale variazione con i rispettivi  numeri  di  registro
generale.
  3. In luogo delle disposizioni di  cui  al  comma  2,  al  fine  di
semplificare  la  gestione  automatizzata  della  variazione  degli
indirizzi di P.E.C. tra uffici della  pubblica  amministrazione,  gli
enti impositori possono  comunicare  detta  variazione  mediante  una
dichiarazione cumulativa, diretta  all'Ufficio  di  segreteria  della
Commissione tributaria competente.

       
     
                              Art. 7

                Valore giuridico della comunicazione

  1. La comunicazione per via telematica di cui al presente  decreto,
si intende perfezionata al momento in cui viene  generata,  da  parte
del gestore di posta elettronica  certificata  del  destinatario,  la
ricevuta di avvenuta consegna e  produce  gli  effetti  di  cui  agli
articoli 45 e 48 del C.A.D.
  2. La comunicazione di cui al comma 1  si  considera  eseguita  per
l'ufficio di segreteria  della  Commissione  tributaria,  al  momento
dell'invio al proprio gestore che risulta  attestato  dalla  relativa
ricevuta di accettazione; per il destinatario al momento  in  cui  il
documento informatico e' reso  disponibile  nella  casella  di  posta
elettronica certificata da parte del suo gestore.

       
     
                              Art. 8

        Modalita' di archiviazione dei documenti trasmessi

  1.  Il  sistema  documentale  degli  Uffici  di  segreteria  delle
Commissioni tributarie garantisce l'archiviazione, la riproduzione  e
la conservazione, di  ogni  dato,  atto  o  documento  connesso  alle
comunicazioni disciplinate dal presente decreto  nel  rispetto  delle
disposizioni contenute nel C.A.D.

       
     
                              Art. 9

                  Adeguamento delle regole tecniche

  1. Con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  sono
adeguate le regole  tecnico-operative  all'evoluzione  scientifica  e
tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto  e  sentito  il  parere  di
DigitPA.

       
     
                              Art. 10

                        Disposizioni finali

  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  alle
comunicazioni da inviare, successivamente alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso,  da  parte  degli  Uffici  di  segreteria  delle
Commissioni tributarie provinciali  e  regionali  dell'Umbria  e  del
Friuli-Venezia  Giulia,  relativamente  ai  ricorsi  notificati  a
decorrere dal 7 luglio 2011.
  2. Le parti, mediante un'apposita istanza, possono richiedere  agli
Uffici  di  segreteria  di  cui  al  comma  1  che  le  modalita'  di
comunicazione di cui al presente decreto  siano  applicate  anche  ai
ricorsi pendenti al 7  luglio  2011.  Si  applicano  le  disposizioni
contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 6.
  3. Con successivi  decreti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze sono individuati gli Uffici di segreteria  delle  Commissioni
tributarie presso i quali sono gradualmente attuate  le  disposizioni
contenute nel presente decreto, comprese quelle previste dal comma  2
del presente articolo.

       
     
                              Art. 11

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il 15 maggio 2012.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   
    Roma, 26 aprile 2012

                                  Il direttore generale: Lapecorella

       
     
                                                            Allegato


              Parte di provvedimento in formato grafico



       

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