Data: 2019-08-04 12:27:25

Appalti: clausole immediatamente escludenti (TAR Lazio 2/8/2019)

Appalti: clausole immediatamente escludenti (TAR Lazio 2/8/2019)

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[color=red][b]TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III – sentenza 2 agosto 2019 n. 10280[/b][/color]

per l’annullamento

– della Richiesta di Offerta (di seguito, anche solo RdO) relativa alla procedura selettiva di cui al n. gara 7414099 prot. A/D2463/P del 19 aprile 2019 e dei relativi Allegati “Capitolato Tecnico” (Allegato 3), “Schema di Contratto” (Allegato 4), “Condizioni generali di Contratto Rai” (Allegato A), “Listino” recante la descrizione dei Servizi e l’importo della base di offerta (Allegato C)”;

– della nota A/APR/2019/2563/PIC del 30/04/2019 con la quale è stato comunicato l’esito della procedura selettiva;

– di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;

....

Considerato che la società ricorrente ha impugnato, con ricorso notificato in data 18.6.2019, diverse clausole della Richiesta di Offerta (RdO), che, a suo avviso avrebbero reso impossibile ovvero, economicamente insostenibile l’offerta, in quanto la valorizzazione dei servizi assunta dalla “lex specialis” a base dei ribassi, avrebbe reso “ab origine” impossibile il rispetto dei trattamenti salariali minimi dovuti ai tecnici da impiegare nell’appalto;

Considerato, più ampiamente, che le censure proposte argomentano in ordine all’esecuzione del servizio a condizioni non remunerative ed antieconomiche, che sarebbero state di fatto “imposte” dalla legge di gara;

Considerato che, stante il tenore di tali censure, si versa in una delle ipotesi in cui le clausole contestate vanno qualificate come “immediatamente escludenti” – sebbene non propriamente riferibili, in senso stretto, alla prescrizione (illegittima) di un requisito di ammissione alla gara non posseduto dall’impresa interessata a partecipare – secondo la dizione ampia ed estensiva di “clausola escludente”, ben delineata in via ricostruttiva dall’[color=red][b]Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 26 aprile 2018, n. 4[/b][/color];

Considerato che, nella menzionata pronuncia, è stato puntualizzato come la giurisprudenza abbia a più riprese precisato che vanno fatte rientrare nel genus delle “clausole immediatamente escludenti” le seguenti fattispecie:

[color=red][b]a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (si veda Cons. Stato sez. IV, 7novembre 2012, n. 5671);

b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (così l’Adunanza plenaria n. 3 del 2001);

c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta (cfr. Cons. Stato sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980);

d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2011 n. 6135; Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015 n. 293);

e) clausole impositive di obblighi contra ius (es. cauzione definitiva pari all’intero importo dell’appalto: Cons. Stato, sez. II, 19 febbraio 2003, n. 2222);

f) bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta (come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall’aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di “0” pt.);

g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011 n. 5421);
[/b][/color]
[b]Considerato che le censure ricorsuali sono riconducibili, alternativamente, alle ipotesi di cui alle precedenti lettere b) ovvero d) ovvero e);[/b]

Considerato, pertanto, che parte ricorrente aveva l’onere di impugnare entro il termine abbreviato di gg. 30 di cui all’art. 120, comma 5, c.p.a. la RdO che risale al 19.4.2019, termine che evidentemente non è stato rispettato stante il perfezionarsi della notificazione del gravame solo in data 18.6.2019

Considerato, altresì, che la notifica è tardiva, in ogni caso, rispetto alla data di aggiudicazione dell’appalto in favore della stessa società ricorrente, con atto comunicato con pec del 30.4.2019;

Ritenuto, in conclusione, che debba essere dichiarato irricevibile il ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) c.p.a. a causa della sua tardiva notificazione;

Ritenuti, in considerazione di ciò, sussistenti i presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto che la peculiarità della fattispecie giustifichi la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

dichiara il ricorso irricevibile per tardività. Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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