Buongiorno! Scrivo poiché nell'ambito delle verifiche effettuate durante una procedura di riassegnazione di posteggi, ho "trovato" alcuni operatori che risultano cancellati al RI.
L'art. 127 della LRT 62/2018 prevederebbe la decadenza del titolo abilitativo. Mi sono però accorta che l'articolo testualmente recita:
1. Il comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio [s][b]nel mercato:[/b][/s]
a) ---
b) ---
c) ---
c-bis) qualora il titolare non risulti iscritto nel registro delle imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività;
d) ---;
e) ---
e-bis) ---
2. La decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nella [s][b]fiera[/b][/s] viene dichiarata qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87."
L'art. 108 della precedente legge 28/2005 invece esordiva: "Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio [s][b]nel mercato e nella fiera[/b][/s] decadono: ..."
Mi confermate l'applicabilità dell'art. 127 LRT 62/2018 comma 1 anche alle fiere, nonostante la diversa dizione?
Nel caso dovessimo procedere con la decadenza, andrebbe bene una comunicazione di avvio del procedimento con termine di trenta giorni per la presentazione di memorie scritte o documenti o bisogna procedere diversamente?
Grazie mille.
La norma che citi comporta molti problemi interpretativi.
A parere mio, dato che l’articolo è rubricato in modo generale ([i]decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche[/i]) ritengo che si applichi a tutte le concessioni pluriennali. Questo lo si capisce anche prendendo in considerazione la prima condizione (lett. a)): se tizio perde i requisiti morali o professionali decade la possibilità di esercitare, sarebbe impensabile che potesse continuare ad esercitare tramite concessione pluriennale di una fiera. Poi, limitatamente alla condizione temporale, per le fiere si applica il comma 2.
La nuova legge presenta vari problemi interpretativi (vedi la mancanza di sanzione per la mancata comunicazione di cessazione) e anche con la modifica le cose non sono migliorate, anzi. Proprio le nuove ipotesi di decadenza per inattività rappresentano un rebus.
All’art. 127, comma 1, lett. c-bis viene introdotta la [b]decadenza diretta[/b] (testualmente): [i]qualora il titolare non risulti iscritto nel registro delle imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l’inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all’esercizio dell’attività[/i]. Per questa ipotesi non si prevedono condizioni temporali né termini postumi di decorrenza (quindi applicabile dal 20/04/2019), da qua la difficoltà interpretativa: meglio attendere il 01/01/2021 anche per la decadenza. Infatti, ai sensi dell’art. 35, comma 2 le disposizioni sul mancato rinnovo per inattività si applicano dal 01/01/2021, che senso avrebbe decadere subito se devo considerare la stessa condizione al momento del rinnovo. Inoltre, il concetto di "gravi e comprovate" è rimesso alla discrezionalità del comune: relativamente ad uno stesso soggetto con concessione in più comuni, un comune potrebbe accettare la situazione e un altro no (vediamo se il prossimo Reg. regionale detterà delle indicazioni).
All’art. 129 (disposizioni transitorie) viene introdotta una sorta di deroga alle nuove condizioni di validità dei titoli abilitativi per le AAPP riguardanti l’iscrizione al R.I. da parte del titolare. Sicuramente anche questa disposizione non è di facile interpretazione, testualmente: [i]i comuni possono rinnovare, con validità fino al 31 dicembre 2024, anche a soggetti non iscritti al registro delle imprese, fino ad un massimo di tre concessioni di posteggio complessive su tutto il territorio regionale[/i]. Quel “possono” dà la possibilità di farlo ma anche no, in questo caso le gravi e comprovate cause di impedimento non servono. Se si tratta di rinnovo allora l’applicazione effettiva decorrerà dal 01/01/2021 e ciò è coerente con il termine del 31/12/2024.
Inoltre, se è possibile il rinnovo allora, va da sé, a maggior ragione, che non si applichi la decadenza ex art. 127, comma 1, lett. c-bis). Infine, è da notare come i comuni interessati dovranno attivarsi reciprocamente al fine di verificare il limite delle tre concessioni complessive in tutta la Regione e dovranno decidere quali (tre) delle “n” concessioni rinnovare fino al 2024 (magari potrà essere chiesto direttamente al privato quale preferisce salvare).
Concludo dicendo che, a prescindere da tutto, LA COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDIMENTO E’ SEMPRE OBBLIGATORIA. O agisci in modo contingibile e urgente o fai la comunicazione di avvio procedimento.
Grazie! Il vostro aiuto è sempre prezioso.
Procederò con "cautela" attendendo il 2021, salvo intervenisse qualche delucidazione ad opera del regolamento.