Data: 2019-08-02 09:29:23

art. 42 della l.r. 62/2018


l'art. 42 della l.r. 62/2018 prevede che:

"1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e ai collaboratori.
2. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con l'esibizione di copia del contratto di lavoro o con dichiarazione redatta in conformità all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune dell'attività di vigilanza e controllo."
Or bene, ai fini di quanto previsto nel comma 2, a tutti i corsi di formazione cui abbiamo partecipato (anche alla presenza di esponenti della Regione) ci è stato chiarito che titoli legittimanti per la vendita da parte di soggetto non titolare del titolo abilitativo o dei soci possono esser soltanto l'esibizione del contratto di lavoro che lega quest'ultimo al titolare od una dichiarazione sostitutiva nella quale siano evidenziati gli estremi di detto contratto di lavoro.
Nella nostra attività di vigilanza ci siamo attenuti ad oggi a tali indicazioni.
In concreto taluni imprenditori (spesso supportati da commercialisti o da Associazioni di categoria) contestano tale modus operandi sostenendo che l'esibizione del contratto di lavoro vale solo per i dipendenti e che invece per i collaboratori vale una semplice autocertificazione nella quale si attesti sic et simpliciter l'esistenza del mero rapporto di collaborazione, senza ulteriori specificazioni; talora vengono presentati non meglio precisati documenti di apertura di posizioni contributive presso l'Inps nei confronti del presunto collaboratore.
Si precisa che il nostro Regolamento Comunale sul Commercio prevede espressamente che: " il collaboratore od il dipendente è obbligato, durante l'esercizio dell'attività, al possesso di una dichiarazione da lui sottoscritta i cui elementi essenziali sono: ... omissis ... l'indicazione della tipologia del rapporto di lavoro esistente contenente gli elementi utili al controllo da parte dell'Amministrazione comunale (estremi contrattuali)."
Posto quanto sopra si chiede un Vs. parere al riguardo.
Grazie.
Luciano.

riferimento id:50642

Data: 2019-08-12 10:25:37

Re:art. 42 della l.r. 62/2018

La dichiarazione sostitutiva è sempre ammissibile ai sensi del DPR 445/2000, vedi art. 46 o 47. Se qualcosa è escluso deve essere indicato in modo specifico e non spetta certo alla Regione farlo.
Sul punto vedi anche gli artt. 43 e 71 e seguenti dello stesso DPR.
Se Tizio è in possesso del contratto di lavoro e preferisce esibirlo in originale può farlo ma se procede con dichiarazione sostitutiva la PA non può non accettarla. Sarebbe una violazione dei doveri di ufficio.
Ogni rapporto di lavoro subordinato (fino anche ai voucher lavoro occasionale 2019) o autonomo può essere indicato tramite dichiarazione sostitutiva. Magari nei prossimi anni ci saranno altre forme di lavoro subordinato o collaborativo ma, anch’esse, potranno essere sicuramente dichiarate.
E’ chiaro che la PA deve poter controllare, quindi ha bisogno di informazioni necessarie per farlo: se Tizio di dichiara di “essere in regola” non ha valore. Deve indicare chi, dove, cosa, ecc. affinché la PA possa controllare subito. Vedi art. 43 citato: ...[i]previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti[/i]...

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