Data: 2019-07-31 10:41:53

occupazione posteggio mercato

Ciao Simone,
Un marocchino, titolare di autorizzazione per commercio su aree pubbliche tip. A, occupa alternativamente sia posteggi mercatali sia altri posteggi sparsi senza autorizzazione e pagamento del plateatico.
Lo stesso è sanzionabile ai sensi dell'art. 20 c.d.s. o del regolamento comunale?
Grazie. Salutissimi.

riferimento id:50613

Data: 2019-07-31 11:46:19

Re:occupazione posteggio mercato


Ciao Simone,
Un marocchino, titolare di autorizzazione per commercio su aree pubbliche tip. A, occupa alternativamente sia posteggi mercatali sia altri posteggi sparsi senza autorizzazione e pagamento del plateatico.
Lo stesso è sanzionabile ai sensi dell'art. 20 c.d.s. o del regolamento comunale?
Grazie. Salutissimi.
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Art. 20 cds per occupazione senza titolo.
Il fatto che sia marocchino non ha rilevanza giuridica.

riferimento id:50613

Data: 2019-08-10 15:28:47

Re:occupazione posteggio mercato

Carissimo Simone,
riprendo un attimo il quesito sopra esposto per segnalarti che l'art. 61 della legge reg. n° 24/2015 recita:3.
"Chiunque eserciti l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa, le forme speciali di vendita, [le vendite straordinarie e promozionali,] (47) l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, di somministrazione di alimenti e bevande, la distribuzione di carburanti e di commercio su aree pubbliche senza autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto, ovvero senza i requisiti di cui all’articolo 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilacinquecento a euro 15 mila e alla chiusura immediata dell’esercizio".-
Tenendo in considerazione il dettato delle l.r. citata, devo applicare l'art. 20 del c.d.s. o la sanzione di cui sopra?
E che significa "la chiusura immediata dell'esercizio" trattandosi di commercio su aree pubbliche?
Ed infine, quale/i  provvedimento/i adottare se l'interessato, nonostante la contestazione della violazione, continua ad esercitare?
Ciao, un abbraccio.

riferimento id:50613

Data: 2019-08-13 18:25:18

Re:occupazione posteggio mercato


Carissimo Simone,
riprendo un attimo il quesito sopra esposto per segnalarti che l'art. 61 della legge reg. n° 24/2015 recita:3.
"Chiunque eserciti l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa, le forme speciali di vendita, [le vendite straordinarie e promozionali,] (47) l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, di somministrazione di alimenti e bevande, la distribuzione di carburanti e di commercio su aree pubbliche senza autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto, ovvero senza i requisiti di cui all’articolo 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilacinquecento a euro 15 mila e alla chiusura immediata dell’esercizio".-
Tenendo in considerazione il dettato delle l.r. citata, devo applicare l'art. 20 del c.d.s. o la sanzione di cui sopra?
E che significa "la chiusura immediata dell'esercizio" trattandosi di commercio su aree pubbliche?
Ed infine, quale/i  provvedimento/i adottare se l'interessato, nonostante la contestazione della violazione, continua ad esercitare?
Ciao, un abbraccio.
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CHIUSURA IMMEDIATA non è altro che una ordinanza po diffida dirigenziale in cui si dispone la non continuazione senza requisiti.
Se il soggetto continua ad operare ... si procede a fare nuovo verbale per la violazione dello stesso art. 61, anche una volta al giorno ... ed anche se non interviene l'ordine di cessazione.

Purtroppo nella prassi si fa un verbale e poi il soggetto continua ad operare come se con questo fosse stato "condonato" .... occorre perseverare nella contestazione L. 689

riferimento id:50613
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