Aggiudicatario non collabora per i documenti necessari alla stipula: REVOCA
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[color=red][b]CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 29 luglio 2019 n. 5354 [/b][/color]
DIRITTO
1.- L’appello non è fondato e va respinto.
[b]2.- Con unico, articolato motivo di gravame, l’appellante lamenta – dolendosi del difforme apprezzamento operato dal primo giudice – che i provvedimenti impugnati siano stati adottati in assenza dei presupposti ed in violazione degli artt. 32 e 105 del d.lgs. 50 del 2016, non disgiunta da eccesso di potere: a suo dire la stazione appaltante avrebbe chiesto e sollecitato la produzione di documentazione afferente alla fase esecutiva dell’appalto (e, quindi, alla fase privatistica) la cui carenza, quindi, non avrebbe potuto giustificare l’adozione di un atto di revoca della disposta aggiudicazione, afferente alla fase pubblicistica. Inoltre, non sarebbe dimostrato l’inadempimento all’obbligo di fornire, secondo una obiettiva e sicura tempistica, la documentazione necessaria all’inizio dei programmati lavori.[/b]
2.1.- Si tratta, come ritenuto dal primo giudice, di assunto [b]erroneo[/b].
[color=red][b]La documentazione richiesta, di cui si è dato conto, risultava strumentale alla stipula del contratto (come, per esempio, la garanzia fidejussoria, la polizza assicurativa e i documenti relativi agli adempimenti di cui al d.lgs. n. 81 del 2008).[/b][/color]
[b]Le vicende che precedono la stipulazione del contratto appartengono ancora alla fase pubblicistica e legittimano, in presenza dei presupposti, l’attivazione dei poteri di autotutela, fatti salvi dall’art. 32, comma 8 d.lgs. n. 50/2016 (cfr. Cass. SS.UU., 9 ottobre 2017, n. 23600; Cons. Stato, III, 29 novembre 2016, n. 5026; Id., V, 28 ottobre 2015, n. 4934).[/b]
Del resto, consegna e inizio dei lavori erano stati concordati tra le parti (diversamente da quanto assume l’appellante) con fissazione del termine del 31 ottobre 2017: di tal che appare irrilevante la mancanza di una formale convocazione per la sottoscrizione (del resto, inutile nella acclarata carenza della necessaria documentazione).
Deve, perciò, ribadirsi che, a fronte degli accordi e degli impegni assunti con la stazione appaltante in vista dell’avvio dei lavori, negare rilievo alle mancanze commesse porterebbe ad un’applicazione formalistica delle norme e legittimerebbe un comportamento contrario ai fondamentali doveri di correttezza e buona fede, che devono improntare il comportamento di entrambe le parti in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica.
In mancanza di contestazioni al riguardo, devono poi ritenersi sussistenti tutti gli inadempimenti e le incongruenze nella documentazione presentata, lamentate dall’amministrazione anche successivamente allo scadere del termine del 31 ottobre 2017.
Il procedimento di evidenza pubblica ha, in effetti, scopi e valenza unitari, fino al momento della stipula del contratto, che non solo consentono – ma anzi impongono, nell’interesse pubblico, anche ai fini della revoca dell’aggiudicazione – la valutazione di tutte le circostanze e gli elementi concernenti il raggiungimento in concreto dell’obiettivo di scegliere l’operatore economico più serio ed affidabile per la migliore e tempestiva esecuzione dell’appalto.
[color=red][b]Nel caso di specie, il reiterato atteggiamento non coooperativo, obiettivamente idoneo a ritardare la stipula del contratto anche a fronte di lavori dichiaratamente connotati di urgenza, ha legittimamente indotto alla caducazione dell’aggiudicazione, in presenza di motivate ragioni di pubblico interesse ed essendo lo strumento autoritativo rimotivo preordinato a reagire all’inadempimento agli obblighi strumentali dell’aggiudicatario.[/b][/color]
Per giunta, trattandosi di legittima sottrazione all’obbligo di stipulare il contratto, l’esclusione di ogni affidamento in capo alla parte resasi inadempiente esclude che (a differenza di quanto accade nella revoca per mere ragioni di pubblico interesse: cfr. art. 21-quinquies l. n. 241 del 1990) residuino pretese indennitarie a vantaggio della parte privata, che non può trarre vantaggio dalla propria condotta negligente e, comunque, contraria ai doveri prenegoziali di buona fede.
3.- Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite a favore della Autostrada Torino-Ivrea-Valle D’Aosta S.p.A, che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrYYYY. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Grasso Giuseppe Severini