Buongiorno,
stiamo preparando un'ordinanza ingiunzione con applicazione dell'art. 14 co 1 LRT 49/2011. Abbiamo applicato il minimo edittale di 10.000 euro.
L'autorità alla quale il trasgressore può ricorrere è il Giudice di Pace giusto?
Grazie e a presto.
Buongiorno,
stiamo preparando un'ordinanza ingiunzione con applicazione dell'art. 14 co 1 LRT 49/2011. Abbiamo applicato il minimo edittale di 10.000 euro.
L'autorità alla quale il trasgressore può ricorrere è il Giudice di Pace giusto?
Grazie e a presto.
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PREMESSA COME SUGGERIMENTO: l'applicazione nel minimo è un fenomeno RARO in quanto devono sussistere tutte e 4 le condizioni dell'art. 11
- POCA gravità della violazione
- opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione
- personalità dello stesso
- condizioni economiche.
Insomma, uno che è la prima volta che ha errato per un fatto minore, ha subito rimediato e ha pochi soldi!
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2011-10-06;49&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
Ciò premesso ti consiglio di indicare nell'avviso:
[color=red][b]TUTELA - Il presente atto è impugnabile con opposizione al giudice ai sensi dell’art. 22 della L. 689/1981 che dispone “Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.[/b][/color]
IN ALLEGATO I MODELLI DI ATTI