Data: 2019-07-30 06:51:42

nomina di “messo notificatore”

Gentilmente si chiede se sussistono ostatività nella nomina di “messo notificatore” ai sensi dell’art. 1 commi 158, 159, 160 e 161 Legge 296/2006, di un soggetto che ha superato sia la selezione pubblica per l’inserimento quale tirocinante lavorativo fra le categorie protette e quindi assegnato all’ufficio notifiche nonché il relativo corso di formazione e qualificazione superando l’esame d’ idoneità. Grazie.

riferimento id:50589

Data: 2019-07-30 09:26:04

Re:nomina di “messo notificatore”


Gentilmente si chiede se sussistono ostatività nella nomina di “messo notificatore” ai sensi dell’art. 1 commi 158, 159, 160 e 161 Legge 296/2006, di un soggetto che ha superato sia la selezione pubblica per l’inserimento quale tirocinante lavorativo fra le categorie protette e quindi assegnato all’ufficio notifiche nonché il relativo corso di formazione e qualificazione superando l’esame d’ idoneità. Grazie.
[/quote]

La norma usa una formula talmente ampia che a nostri avviso non esclude i tirocinanti lavorativi adeguatamente formati.
Del resto ci sono avvisi espressi (vedi allegato)


*************

L. 27/12/2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

1.158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.



1.159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, letterab), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, [color=red][b]nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.[/b][/color]



1.160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, letterab), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.



1.161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni (71).

riferimento id:50589
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it