la comunicazione di 2^ rimessa del veicolo va fatta in primo luogo al comune ove ha sede l’immobile destinato all’ulteriore rimessa mentre il comune che ha rilasciato l’autorizzazione ne prende atto ma non deve rifare o creare eventuali appendici alla licenza originale. E’ corretto?
riferimento id:50524
la comunicazione di 2^ rimessa del veicolo va fatta in primo luogo al comune ove ha sede l’immobile destinato all’ulteriore rimessa mentre il comune che ha rilasciato l’autorizzazione ne prende atto ma non deve rifare o creare eventuali appendici alla licenza originale. E’ corretto?
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La norma è AMBIGUA in quanto dice: "E' possibile per il vettore disporre di ulteriori
rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o
area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha
rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti"
senza precisare se i COMUNI PREDETTI sono solo i nuovi o anche l'esistente.
SOLUZIONE MIGLIORE: tizio comunica ai nuovi Comuni ed al Comune di rilascio. Non si fanno atti di repecimento, aggiornamento o altro!