Dalla lettura coordinata dell’art. 24, comma 2bis e 2ter, della Legge regionale LAZIO 33 del 18 novembre 1999, potrebbe evincersi che nel caso in cui esercito nello stesso locale un’attività di vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio (MOBILI ED ARTICOLI PER L’ARREDAMENTO) si applicano i requisiti dell’ESERCIZIO DI VICINATO, a prescindere dalla superficie di vendita?
Mi spiego meglio, esercito l’attività di vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio di MOBILI ED ARTICOLI PER L’ARREDAMENTO in un locale con una superficie di 1.499 mq (esempio!) sono soggetto alle regole dell’Esercizio di Vicinato o della Media Superficie di Vendita?
Dalla lettura coordinata dell’art. 24, comma 2bis e 2ter, della Legge regionale LAZIO 33 del 18 novembre 1999, potrebbe evincersi che nel caso in cui esercito nello stesso locale un’attività di vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio (MOBILI ED ARTICOLI PER L’ARREDAMENTO) si applicano i requisiti dell’ESERCIZIO DI VICINATO, a prescindere dalla superficie di vendita?
Mi spiego meglio, esercito l’attività di vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio di MOBILI ED ARTICOLI PER L’ARREDAMENTO in un locale con una superficie di 1.499 mq (esempio!) sono soggetto alle regole dell’Esercizio di Vicinato o della Media Superficie di Vendita?
[/quote]
No,
la norma prevede al 24 comma 2 bis un DIVIETO ASSOLUTO di esercizio congiunto ma ammette come DEROGHE quelle tipologie di prodotti elencati (fra cui "mobili ed articoli per l'arredamento").
Il comma 3 bis dice soltanto (poteva essere scritto meglio) che il limite massimo di superficie per il DETTAGLIO è quello di esercizio di vicinato.
Quindi posso avere al massimo 150/250 mq di superficie di VENDITA AL DETTAGLIO (o MISTA ingrosso-dettaglio) ma infinita superficie all'ingrosso se separata dal dettaglio
*********************
Lazio
L.R. 18/11/1999, n. 33
Disciplina relativa al settore commercio.
Art. 24
Tipologia e classificazione degli esercizi di vendita.
1. Gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa sono definiti secondo le seguenti tipologie:
a) piccole strutture di vendita comprendenti:
1) esercizi di vicinato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 114/1998, per la vendita di prodotti alimentari o non, o entrambi, su area privata, con superficie di vendita non superiore a mq. 150 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti ed a mq. 250 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (27);
2) servizi commerciali polifunzionali, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 114/1998, per la vendita di prodotti alimentari e non, unitamente ad altre forme di distribuzione, ivi compresi servizi complementari, su area privata, con superficie complessiva non superiore a mq. 250 nei comuni, frazioni e/o zone con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane ed insulari;
b) medie strutture di vendita, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 114/1998, dotate di superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq. 1.500 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a mq. 250 e fino a mq. 2.500 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, classificate in:
1) esercizi con superficie rientrante nella definizione di media struttura per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari od entrambi;
2) centri commerciali composti da un minimo di quattro esercizi direttamente comunicanti tra loro ovvero situati all'interno di una struttura funzionalmente unitaria che si articola lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie di vendita complessiva rientrante nella definizione di media struttura di vendita;
c) grandi strutture di vendita, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 114/1998, dotate di superficie di vendita superiore a mq. 1.500 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a mq. 2.500 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, classificate in:
1) esercizi fino a mq. 5.000 per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari od entrambi;
2) esercizi fino a mq. 15.000 per la vendita di prodotti non alimentari;
3) centri commerciali di quartiere, composti da un minimo di sei esercizi direttamente comunicanti tra loro o posti all'interno di una struttura funzionalmente unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie di vendita non superiore a mq. 3.500;
4) centri commerciali intersettoriali, composti da un minimo di dodici esercizi in diretta comunicazione tra loro o posti all'interno di una struttura funzionalmente unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, ovvero che si configurino come insieme unitario dell'offerta commerciale e dei servizi connessi, organizzato in superfici coperte e a cielo libero, e che si presenta all'utente come quadro integrato d'insieme unitariamente fruibile; la superficie di vendita di tali strutture non può essere superiore a mq. 15.000;
5) centri commerciali metropolitani, composti da un minimo di venticinque esercizi, organizzati come previsto al numero 4, dotati di una superficie di vendita superiore a mq. 15.000.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 114/1998, i centri commerciali, così come individuati ai sensi del comma 1, lettera b), numero 2, e lettera c), numeri 3, 4 e 5, del presente articolo sono concepiti come strutture fisico-funzionali organizzate unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituiti da una pluralità di esercizi. Nei centri commerciali con superficie di vendita inferiore a 20.000 mq. almeno il 30 per cento della superficie di vendita deve essere destinato agli esercizi di vicinato (28). Nei centri commerciali con superficie di vendita complessiva superiore a 20.000 mq. ed inferiore a 45.000 mq. almeno il 35 per cento della superficie di vendita deve essere destinato agi esercizi di vicinato (29). Nei centri commerciali con superficie di vendita pari o superiore a 45.000 mq. la superficie degli esercizi di vicinato non può essere inferiore a 18.000 mq (30). La Regione, al fine di tutelare e riconvertire la rete distributiva preesistente nelle vicinanze dei centri commerciali, incentiva l'accesso nei centri commerciali medesimi delle piccole attività secondo i criteri e le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale (31). I centri commerciali sono dotati di spazi e servizi comuni ad essi funzionali ed in essi possono essere previste altre attività integrative. Si configurano come un insieme unitario rispetto al sistema del traffico, ai parcheggi, ai servizi ad uso collettivo di vario genere e dimensione, presentandosi all'utente come quadro d'insieme dell'offerta commerciale e dei servizi connessi. I centri commerciali di cui al comma 1 lettera c), numeri 4 e 5. già localizzati dal comune competente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati programmi di intervento di interesse collettivo e pertanto la loro realizzazione è assoggettata alle procedure di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, anche in deroga alle vigenti norme urbanistiche (32).
2-bis. Fatti salvi i diritti acquisiti dagli esercenti in attività alla data del 24 aprile 1999, è vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio ad eccezione della vendita esclusiva di uno o più dei seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
b) materiale elettrico ed elettronico, colori e vernici, carte da parati (33);
c) ferramenta, utensileria e legnami, ivi compresi quelli da ardere;
d) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici, articoli per il riscaldamento ed idrosanitari (34);
e) veicoli di ogni tipologia, motocicli e relativi accessori e parti di ricambio, navi ed aeromobili;
f) combustibili, materiali e prefabbricati per l'edilizia (35);
f-bis) mobili ed articoli per l'arredamento (36).
2-ter. L'attività di vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti di cui al comma 2-bis è regolata ai sensi dell'articolo 25 (37).
(27) Vedi, anche, l'art. 84, comma 3, L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.
(28) Gli attuali periodi secondo, terzo e quarto così sostituiscono i precedenti periodi secondo e terzo per effetto dell'art. 67, comma 3, lettera a), L.R. 17 febbraio 2005, n. 9. Il testo dei periodi sostituiti era così formulato: «Nei centri commerciali con superficie di vendita complessiva inferiore a 45.000 mq, il trentacinque per cento della superficie di vendita del centro stesso deve essere destinato agli esercizi di vicinato. Nei centri commerciali con superficie di vendita pari o superiore a 45.000 mq, la superficie degli esercizi di vicinato non può essere inferiore a 18.000 mq.».
In precedenza l'originario secondo periodo era stato sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 4 aprile 2000, n. 17. Successivamente detto secondo periodo era stato sostituito a sua volta con tre periodi (due dei quali ulteriormente sostituiti con tre periodi, come sopra indicato) per effetto dell'art. 2, comma 1, L.R. 25 maggio 2001, n. 12.
(29) Gli attuali periodi secondo, terzo e quarto così sostituiscono i precedenti periodi secondo e terzo per effetto dell'art. 67, comma 3, lettera a), L.R. 17 febbraio 2005, n. 9. Il testo dei periodi sostituiti era così formulato: «Nei centri commerciali con superficie di vendita complessiva inferiore a 45.000 mq, il trentacinque per cento della superficie di vendita del centro stesso deve essere destinato agli esercizi di vicinato. Nei centri commerciali con superficie di vendita pari o superiore a 45.000 mq, la superficie degli esercizi di vicinato non può essere inferiore a 18.000 mq.».
In precedenza l'originario secondo periodo era stato sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 4 aprile 2000, n. 17. Successivamente detto secondo periodo era stato sostituito a sua volta con tre periodi (due dei quali ulteriormente sostituiti con tre periodi, come sopra indicato) per effetto dell'art. 2, comma 1, L.R. 25 maggio 2001, n. 12.
(30) Gli attuali periodi secondo, terzo e quarto così sostituiscono i precedenti periodi secondo e terzo per effetto dell'art. 67, comma 3, lettera a), L.R. 17 febbraio 2005, n. 9. Il testo dei periodi sostituiti era così formulato: «Nei centri commerciali con superficie di vendita complessiva inferiore a 45.000 mq, il trentacinque per cento della superficie di vendita del centro stesso deve essere destinato agli esercizi di vicinato. Nei centri commerciali con superficie di vendita pari o superiore a 45.000 mq, la superficie degli esercizi di vicinato non può essere inferiore a 18.000 mq.».
In precedenza l'originario secondo periodo era stato sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 4 aprile 2000, n. 17. Successivamente detto secondo periodo era stato sostituito a sua volta con tre periodi (due dei quali ulteriormente sostituiti con tre periodi, come sopra indicato) per effetto dell'art. 2, comma 1, L.R. 25 maggio 2001, n. 12.
(31) Il presente periodo e i due precedenti (nella formulazione riportata nelle note che precedono) sono stati introdotti dall'art. 2, comma 1, L.R. 25 maggio 2001, n. 12, in sostituzione del secondo periodo introdotto dall'art. 1, comma 1, L.R. 4 aprile 2000, n. 17 in sostituzione, a sua volta, di quello originario. Il testo del periodo sostituito era il seguente: «Nei centri commerciali il 35 per cento della superficie di vendita del centro stesso deve essere destinato agli esercizi di vicinato».
(32) Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 4 aprile 2000, n. 17.
(33) Lettera così modificata dall'art. 41, comma 1, lettera a), L.R. 11 settembre 2003, n. 29.
(34) Lettera così modificata dall'art. 82, comma 1, lettera b), L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.
(35) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, L.R. 25 maggio 2001, n. 12.
(36) La presente lettera, aggiunta dall'art. 41, comma 1, lettera b), L.R. 11 settembre 2003, n. 29, è stata poi così sostituita dall'art. 67, comma 3, lettera b), L.R. 17 febbraio 2005, n. 9. Il testo originario era così formulato: «f-bis) mobili ed articoli per l'arredamento, automobili, macchine movimento terra per la vendita al dettaglio di prodotti di cui al presente comma considerati anche ingombranti o amovibili solo con l'ausilio del personale o di idonei strumenti meccanici, ovvero a consegna differita, l'autorizzazione è computata limitatamente alla superficie di vendita utilizzabile per le merceologie non rientranti in quelle sopra descritte.».
(37) Comma aggiunto dall'art. 67, comma 3, lettera c), L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.
Art. 25
Esercizi di vicinato (38).
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita degli esercizi di vicinato, entro i limiti fissati nell'articolo 24, comma 1, lettera a), numero 1), sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati dal trentesimo giorno e non oltre il centottantesimo giorno dal ricevimento della comunicazione, fermo restando il rispetto delle determinazioni dei comuni ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f).
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 114/1998;
b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico - sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
d) l'esito dell'eventuale valutazione in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, comma 4 e dell'articolo 54;
e) l'indirizzo a cui si desidera ricevere comunicazioni.
3. La superficie di vendita degli esercizi di vicinato può essere ampliata, nei limiti previsti nell'articolo 24, comma 1, lettera a), numero 1) e nel rispetto delle norme in materia edilizia, urbanistica, igienica, sanitaria e sulla sicurezza, previa comunicazione al comune, da effettuarsi con le modalità di cui al presente articolo.
4. Fermi restando i requisiti igienico - sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.
(38) Vedi, anche, l'art. 84, comma 3, L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.