Buongiorno,
vorrei avere un vostro parere in merito alla necessità o meno di convocare la Commissione Tecnica Provinciale per una preventiva verifica all'idoneità dei siti e delle misure di sicurezza per l'accensione di fuochi artificali.
Il Ministero dell'interno con circolare 11/01/2001 n. 559/C.25055XV.A.MASS lascia la possibilita (l'autorizzazione art. 57 può essere subordinata) all'autorita locale di Pubblica Sicurezza di scegliere se chiedere una preventiva valutazione dei siti.
In seguito alla presenza di possibilità, tutte le richieste ci pervengono con la seguente dicitura:"l'autorità competente non subordina il rilascio dell'autorizzazione alla verifica del sito".
Il mio primo dubbio è sulla possibilità di indicare in una richiesta di autorizzazione che l'autorità competente, che non è certamente il richiedente, non subordina il rilascio dell'autorizzazione alla verifica del sito.
Secondo: qual è la discriminante per decidere se far verificare il sito alla commissione?
Grazie
Buongiorno,
vorrei avere un vostro parere in merito alla necessità o meno di convocare la Commissione Tecnica Provinciale per una preventiva verifica all'idoneità dei siti e delle misure di sicurezza per l'accensione di fuochi artificali.
Il Ministero dell'interno con circolare 11/01/2001 n. 559/C.25055XV.A.MASS lascia la possibilita (l'autorizzazione art. 57 può essere subordinata) all'autorita locale di Pubblica Sicurezza di scegliere se chiedere una preventiva valutazione dei siti.
In seguito alla presenza di possibilità, tutte le richieste ci pervengono con la seguente dicitura:"l'autorità competente non subordina il rilascio dell'autorizzazione alla verifica del sito".
Il mio primo dubbio è sulla possibilità di indicare in una richiesta di autorizzazione che l'autorità competente, che non è certamente il richiedente, non subordina il rilascio dell'autorizzazione alla verifica del sito.
Secondo: qual è la discriminante per decidere se far verificare il sito alla commissione?
Grazie
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Ovviamente la valutazione la deve fare l'autorità competente e non il richiedente.
Alcune Prefetture applicano la non necessità del nulla-osta per eventi identici nei 2 anni successivi ad un parere espresso.
Altre si sono date altre regole.
NOI SUGGERIAMO di chiedere sempre ... sarà la Prefettura a rispondere:
- non occorre
- ok si convoca
- ecc...
Porre particolare attenzione a interferenze su voli (comunicazione ENAC)