Data: 2011-03-11 09:19:53

Noleggio biciclette

Buongiorno! Per l'apertura di un noleggio di biciclette è sufficiente, come mi è stato riferito, l'iscrizione in camera di commercio e l'idoneità dell'area (ad uso commeciale)? Niente Scia o comunicazioni di sorta al Comune competente per territorio?
Grazie e buona giornata.
Mirko

riferimento id:505

Data: 2011-03-11 21:39:10

Re: Noleggio biciclette


Buongiorno! Per l'apertura di un noleggio di biciclette è sufficiente, come mi è stato riferito, l'iscrizione in camera di commercio e l'idoneità dell'area (ad uso commeciale)? Niente Scia o comunicazioni di sorta al Comune competente per territorio?
Grazie e buona giornata.
Mirko
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INFORMAZIONE ERRATA
Si individuano per veicoli quelli definiti dall'art. 46 del Codice della Strada e classificati dall'art. 47 dello stesso Codice della Strada. Tuttavia fra i veicoli muniti di carta di circolazione possono essere adibiti a noleggio (locazione senza conducente come da dicitura del Codice della Strada) solo quelli previsti dall'art. 84 del Codice della Strada.
Pertanto varie tipologie di veicoli possono essere adibiti a noleggio quali ad esempio biciclette, autovetture, veicoli per trasporto promiscuo, autocaravan, veicoli ad uso speciale ed adibiti al trasporto di cose, ecc.

Le biciclette rientrano pertanto fra i VEICOLI e quindi il loro noleggio senza conducente è soggetto alla disciplina del DPR 481/2001 e per l'avvio dell'attività occorre una SCIA.
Modello: http://suap.empolese-valdelsa.it/AIDA_tool/getDocument?id=698


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[color=blue]Art. 46. (1) (2)
Nozione di veicolo

1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

(1) Vedi art. 196 reg. cod. strada.
(2) Articolo così modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.

Art. 47.
Classificazione dei veicoli (1)

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche. (2)

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; (3)

- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;

- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);

- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;

- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;

- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;

- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

(1) cfr. Il D.M. 29 marzo 1974 sull’omologazione CEE dei veicoli a motore e dei rimorchi.
(2) A norma del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2003, n. 214, i trenini turistici classificati come veicoli atipici possono trainare fino a tre rimorchi.
(3) Si veda il D. L.vo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento agli enti locali di funzioni in materia di trasporto pubblico.[/color]

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