[size=18pt]Titolare del bar/ristorante risponde degli schiamazzi dei clienti[/size]
[img width=300 height=157]http://i2.res.24o.it/art/norme-e-tributi/2017-11-20/rumore-clienti-fuori-bar-e-comune-che-deve-vigilare--200206/images/fotohome1.jpg[/img]
[color=red][b]Cass. Sez. III n. 28570 del 2 luglio 2019 (UP 9 mag 2019)[/b][/color]
risponde del reato di
disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico
esercizio (in specie, un locale di intrattenimento) che non impedisca i continui
schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore
notturne, poiché al gestore è imposto l'obbligo giuridico di controllare, anche con
ricorso allo ius excludendi o all'autorità, che la frequenza del locale da parte degli
utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e
della tranquillità pubblica (Sez. F, n. 34283 del 28/07/2015, Gallo, Rv. 264501;
Sez. 1, n. 48122 del 03/12/2008, Baruffaldi, Rv. 242808). Infatti la qualità di
titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo
giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non
sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza
(Sez. 1, n. 16686 del 28/03/2003, Massazza, Rv. 224802).
La contravvenzione di cui all’art. 659, comma primo, cod. pen., è reato solo eventualmente permanente, che si può consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui
[b]SENTENZA[/b]: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190702/snpen@s30@a2019@n28570@tS.clean.pdf