Straordinario nel caso di trasferta del dipendente. Non condivisibili tesi dell'Aran.
https://www.segretaricomunalivighenzi.it/23-07-2019-straordinario-nel-caso-di-trasferta-del-dipendente-non-condivisibili-tesi-dellaran
L’Aran fornisce una risposta nell’orientamento RAL010: “se il lavoratore parte alle ore 12; raggiunge la sede di trasferta alle ore 14; partecipa ad una riunione dalle 14 alle 17; rientra in sede alle ore 19; in una giornata che prevede un normale orario di lavoro (dalle ore 8 alle ore 14), ha diritto ad una sola ora di lavoro straordinario. Nell'esempio citato, il conteggio è il seguente:
A) prestazione lavorativa effettuata prima di partire = 4 ore (dalle 8 alle 12);
B) orario d’obbligo giornaliero = 6 ore
C) ore di viaggio effettuate durante il normale orario di lavoro, ricompreso nel periodo di trasferta, che non possono essere considerate, ai fini dello straordinario, come effettivamente lavorate = 2 ore (dalle 12 alle 14);
D) prestazione lavorativa effettuata nella sede di trasferta = 3 ore (dalle 14 alle 17);
E) ore di viaggio effettuate al di fuori del normale orario di lavoro, utili ai fini dell’indennità di trasferta ma che non possono essere considerate, ai fini dello straordinario, come effettivamente lavorate = 2 ore (dalle 17 alle 19);
F) effettiva attività lavorativa della giornata = 7 ore pari ad A + D
G) la differenza F - B = 1 ora è l’eccedenza dell’effettiva attività lavorativa rispetto all’orario d’obbligo giornaliero per la quale può essere corrisposto lo straordinario”.