[size=18pt][color=maroon][b]Inconferibilità e Dlgs 39/2013: GIURISPRUDENZA e APPROFONDIMENTI[/b][/color][/size]
[color=red][b]GIURISPRUDENZA[/b][/color]
[b]Corte dei Conti Emilia-Romagna Sez. contr. Delib., 21/01/2019, n. 5[/b]
L'Amministrazione comunale può procedere alla riespansione del 10% del compenso dei propri revisori solo se nella delibera di nomina sia stata esplicitata la volontà di determinare il compenso nei massimi base stabiliti dal decreto ministeriale applicabile e richiamato dall'art. 241 del TUEL decurtato, per l'appunto, esclusivamente della percentuale prevista per legge. Quando, al contrario, le parti - nella loro libertà contrattuale, seppur veicolata da un provvedimento amministrativo - abbiano stabilito un importo inferiore ai limiti massimi tabellari (compenso base che viene considerato ordinario) nei limiti del parametro tuttora vigente di congruità individuato dall'art. 2233, comma 2, c.c. e dall'art. 10, comma 9, D.Lgs. n. 39 del 2010, attuativo della Direttiva n. 2006/43/CE, non sarà possibile rideterminare il compenso originariamente definito: e ciò al fine di evitare che in corso di rapporto si possano verificare variazioni incrementali con maggiori oneri, in osservanza del comma 7, art. 241 del TUEL, che prevede che il compenso possa essere stabilito esclusivamente con la delibera di nomina. Va incidentalmente rilevato come, nelle more della resa del parere, sia stato pubblicato sulla G.U. del 4/1/2019, il decreto interministeriale Interno-Economia del 21 dicembre 2018, che aggiorna i compensi dell'organo di revisione (a partire dall'1/1/2019), ma che mantiene immutati i principi fin qui enunciati (e, in particolare, sull'indefettibilità della delibera dell'ente per la concreta determinazione degli anzidetti compensi, anche per i revisori già in carica): vanno richiamati, in particolare, per quel che qui rileva, l'art. 1, comma 3, secondo cui "L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo", nonché l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto, a mente del quale "Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione."
[b]Cons. Stato Sez. V, 23/08/2018, n. 5031[/b]
Le nomine inerenti incarichi rilevanti, di cui all'art. 1, comma 2, lett. l) del D.Lgs. n. 39/2013 sono solo quelle relative ad incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico muniti di deleghe gestionali dirette.
[b]Cons. Stato Sez. V, 11/01/2018, n. 126[/b]
L'art. 16, comma 1, D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nominando l'attività di vigilanza, non si riferisca a quella specifica relazione che intercorre tra un soggetto pubblico e un ente vigilato ma a un potere particolare, assegnato alle autorità amministrative indipendenti per verificare nell'interesse generale il rispetto delle regole in rapporto al loro settore (regole talora da esse stesse poste) da parte di operatori pubblici e privati ivi operanti. Si tratta di un potere coerente con il potere di regolazione ed in posizione accessoria al potere sanzionatorio e la sua principale forma consiste nell'atto ispettivo, anche se non in posizione biunivoca (potendo accadere - come ad es. nel settore del credito - che al potere di vigilanza di un'autorità si accompagni quello sanzionatorio attribuito ad altra autorità o ad altra amministrazione pubblica). In particolare, la legge definisce le norme per la prevenzione dei fenomeni di corruzione a "settore" ovvero ad "ordinamento settoriale" ma assegna la vigilanza degli interessi ivi coinvolti a una Autorità indipendente individuata nell'ANAC.
[b]Corte dei Conti Lombardia Sez. contr. Delib., 11/10/2017, n. 269[/b]
L'art. 11, comma 8, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che nega la possibilità per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di essere nominati amministratori nelle società dalle stesse controllate, è applicabile ai Segretari comunali, quali soggetti operanti in un rapporto organico o di servizio a tempo determinato con le Amministrazioni medesime. La ratio della norma è tesa ad evitare possibili conflitti di interesse, particolarmente nel caso di partecipazione totalitaria, come nella fattispecie, ricorda anche il disposto dell'art. 9, comma 1, D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che prevede l'incompatibilità fra incarichi di vertice e dirigenziali e cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Amministrazione conferente gli stessi. Ne discende, per il combinato disposto delle due norme, il divieto tassativo della duplicità di ruoli e la loro immediata applicabilità per la relativa cessazione.
[b]T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 14-11-2016, n. 11270[/b]
Il potere di dichiarare la nullità di un incarico ritenuto inconferibile, in applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 39/2013, spetta al responsabile per la prevenzione della corruzione e non all'ANAC; l'Autorità, infatti, gode di un generale potere di vigilanza, rafforzato attraverso il riconoscimento di forme di dissuasione e di indirizzo dell'ente vigilato, che possono condurre alla sospensione di un procedimento di conferimento ancora in fieri, ma non alla sostituzione delle proprie determinazioni a quelle che solo l'ente vigilato è competente ad assumere
[b]Cons. Stato Sez. V, 28/09/2016, n. 4009[/b]
La preclusione alla conferibilità degli incarichi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, non si applica alla carica di Presidente della CCIAA che non comporta in alcun modo l'attribuzione di "deleghe gestionali dirette". (Annulla T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, 19 aprile 2016 n. 4567)
[b]Cons. Stato Sez. III, 12/11/2014, n. 5583[/b]
Non sussiste incompatibilità tra la qualifica di dirigente medico di una ASL e la carica di consigliere comunale. L'art. 14, D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, infatti, nel disciplinare le "incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali", prevede l'incompatibilità con la carica di consigliere comunale solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario.
[b]Corte dei Conti Sicilia Delib., 04/12/2013, n. 367[/b]
Anche gli enti locali, nella composizione dei C.d.A. della società a totale partecipazione pubblica, devono assicurare la presenza di due dipendenti dell'amministrazione. La ratio legis della norma (art. 4, D.L. n. 95 del 2012), vuole rafforzare la compenetrazione tra Ente e società controllata, indicando un percorso di convergenza organizzativa e finanziaria. Il ricorso a personale esterno, pure a titolo gratuito, ma comunque suscettibile di comportare spese e oneri riflessi, quali ad esempio, quelli relativi a rimborsi di spese di missione, non trova una rispondenza diretta nella norma in questione, la quale riferisce il carattere della riduzione di spesa al numero dei componenti i C.d.A., facendo peraltro salve la possibilità di eventuali eccezioni ("diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge") solo attraverso fonti normative di analogo livello. L'articolato quadro normativo in materia di spending review e d'inconferibilità/incompatibilità di incarichi nelle p.a. e presso gli Enti controllati (D.Lgs. n. 39 del 2013), delineano non solo un rinnovato rigore nel perseguimento degli equilibri di bilancio e nella scelta dei soggetti, ma anche una cointeressenza tra Ente locale e società strumentale.
[color=red][b]DOTTRINA E COMMENTI[/b][/color]
http://download.confservizi.net/apri_documento.aspx?I0=a9f4b292-0337-4a98-8aef-1387d61bc4c6
http://www.giurisprudenza.unipg.it/files/generale/IMPORT/univali_unipg/materiali/Merloni_Sirianni_Ponti_2013modif.pdf
https://www.leggioggi.it/2018/04/06/enti-pubblici-corte-dei-conti-interviene-su-inconferibilita-incarico/
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Anticorruzione
http://www.piscino.it/file/leggi/inconferibilita-04.pdf
https://www.comune.pisa.it/uploads/2013_09_26_15_36_05.pdf