Data: 2019-07-18 15:05:40

Inosservanza ordinanza dirigenziale

Salve, vi pongo il seguente quesito:
Quali altri provvedimenti può emettere un Comune nei confronti di un'attività commerciale che non risponde alla richiesta precedentemente fatta tramite ordinanza dirigenziale di fornire copia delle dichiarazioni di conformità di cui al DM 37/08?
Grazie.

riferimento id:50423

Data: 2019-07-19 06:55:58

Re:Inosservanza ordinanza dirigenziale


Salve, vi pongo il seguente quesito:
Quali altri provvedimenti può emettere un Comune nei confronti di un'attività commerciale che non risponde alla richiesta precedentemente fatta tramite ordinanza dirigenziale di fornire copia delle dichiarazioni di conformità di cui al DM 37/08?
Grazie.
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Ordinanza dirigenziale di questo tipo ha valore NULLO. Non è coercibile, non è autonomamente sanzionabile ... è dubbio che si possa fare con riferimento alle attività commerciali.

Il punto è se il soggetto ha adempiuto o meno agli obblighi. Se non ha adempiuto va sanzionato:


Ministero dello sviluppo economico
D.M. 22/01/2008, n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 61.
Art. 15. Sanzioni (9)

1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
(9) Vedi, anche, l'art. 3, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.

riferimento id:50423

Data: 2019-07-19 11:46:23

Re:Inosservanza ordinanza dirigenziale

Grazie per la risposta.
Quindi, anche se nell'ordinanza dirigenziale è prevista la sanzione ai sensi dell'articolo 7 bis del dlgs 267/2000 questa non può essere contestata.
Dopo aver inflitto la sanzione prevista dal DM 37/08 e non aver comunque ottenuto quanto richiesto, il Comune può prevedere la sospensione/chiusura dell'attività (ad esempio per l'esercizio commerciale di ristorazione)?
Se sì, sulla base di quale specifica norma può esigerla?
Grazie ancora.

riferimento id:50423

Data: 2019-07-19 16:50:34

Re:Inosservanza ordinanza dirigenziale

Grazie per la risposta.
Quindi, anche se nell'ordinanza dirigenziale è prevista la sanzione ai sensi dell'articolo 7 bis del dlgs 267/2000 questa non può essere contestata.
[color=red]Il 7 bis si applica alle violazioni di norme regolamentali o ORDINANZE SINDACALI di attuazione di norme regolamentari.
NON alle ordinanze dirigenziali neanche se richiamano il 7 bis[/color]

Dopo aver inflitto la sanzione prevista dal DM 37/08 e non aver comunque ottenuto quanto richiesto, il Comune può prevedere la sospensione/chiusura dell'attività (ad esempio per l'esercizio commerciale di ristorazione)?
[color=red]SOLO se dimostra l'esistenza di un pericolo. Altrimenti fa nuova contestazione e nuovo verbale, anche uno alla settimana[/color]

Se sì, sulla base di quale specifica norma può esigerla?
[color=red]Il Dm definisce i casi in cui è dovuta la certificazione. Se manca si applicano le sanzioni[/color]

riferimento id:50423
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