Data: 2019-07-18 13:12:24

Spettacolo viaggiante o no

E’ stata rilasciata l’autorizzazione valida su tutto il territorio nazionale per 12 attrazioni dello spettacolo viaggiante e successivamente l’autorizzazione per la messa in esercizio nel nostro comune di n. 10 delle attrazioni autorizzate ( trattasi di un parco acquatico).

Successivamente la Società acquista una nuova attrazione ( PlayGround) già munita di codice identificativo e ne chiede l’inserimento nell’autorizzazione nazionale già rilasciata pertanto le attrazioni in totale diventano n. 13.

Di seguito viene presentata richiesta di autorizzazione per la messa in esercizio della nuova attrazione.

La CPVLPS in fase di sopralluogo rilascia parere favorevole alla messa in esercizio della suddetta attrazione e rilascia parere positivo anche per la messa in esercizio di un TRAMPOLINO PER TUFFI da installare all’interno della PISCINA AD ONDE già autorizzata come spettacolo viaggiante il quale viene usato solo ai professionisti che hanno rapporto di lavoro con la Società che gestisce il Parco acquatico  e non può essere, comunque, usato, dai frequentatori del Parco acquatico.

Nonostante il parere della CPVLPS per la messa in esercizio del TRAMPOLINO PER TUFFI con le caratteristiche sopra indicate, come SUAP procediamo al rilascio della sola autorizzazione per la messa in esercizio dell’attrazione dello spettacolo viaggiante ( PlayGround), considerato che il TRAMPOLINO PER TUFFI non rientra tra l’elenco delle attrazioni per lo spettacolo viaggiante.

Ciò posto il quesito è il seguente:
1) IL  TRAMPOLINO PER TUFFI può essere messo in esercizio solo sulla base del parere favorevole espresso dalla CPVLPS in quanto interno ad un’attrazione di spettacolo viaggiante già autorizzata dal SUAP (PISCINA AD ONDE) ed in quanto in uso ai soli professionisti che hanno rapporto di lavoro con la Società che gestisce il Parco acquatico?

2) Oppure la messa in esercizio DEL  TRAMPOLINO PER TUFFI necessita di autorizzazione da parte del SUAP, come io penso, in quanto trattasi di attività  disciplinata dall’art. 68 e 80 del TULPS quale “Attività di Trattenimento” indicata al punto 78 della Tabella A annessa al D.lgs. 222/2016?

Grazie e saluti
Maurizio

riferimento id:50378

Data: 2019-07-18 19:54:31

Re:Spettacolo viaggiante o no

La prima cosa che mi viene da dire riguarda la registrazione dell’attrazione non in elenco. Magari questa cosa è già chiara ma è bene ribadirla per tutti i lettori del forum.

Il DM 18/05/2007 si applica alle attrazioni comprese nell’elenco. Anche il Min. Int. con circolare 114/2009 chiarisce bene questo aspetto:
[i]il D.M. 18 maggio 2007 ha, come campo di applicazione, le attività dello spettacolo viaggiante inserite o da inserire nell'apposito elenco di cui al decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successivi aggiornamenti. Sono, pertanto, da ritenersi esclusi dal campo di applicazione del decreto 18 maggio 2007 gli altri giochi, attrezzature e strutture, sia fissi che mobili, presenti nei parchi di divertimento ma che, al momento, non risultano compresi nel suddetto elenco tipologico; tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricordano gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento per il gioco lecito o elettro-meccanici (richiamati nell'art. 4, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 337), le aree gioco per bambini, le pareti da arrampicata, le passerelle, le tribune, ecc. […][/i]

Quindi, in punta di diritto, anche se il trampolino fosse usato come attrazione, questo non avrebbe bisogno di codice identificativo /registrazione e non sarebbe sottoposto agli altri adempimenti del caso. La CVLPS userebbe la più ampia discrezionalità nel valutare la sicurezza del manufatto non registrabile, al fine di autorizzare l’esercente all’utilizzo nell’ambito applicativo degli art. 68/80 TULPS.
Nel nostro caso, tuttavia, mi sembra di capire che il trampolino non è usato come attrazione quindi, direi, che nemmeno entra nel campo applicativo degli artt. 69/68/80 TULPS ([i]… viene usato solo ai professionisti che hanno rapporto di lavoro con la Società che gestisce il Parco acquatico e non può essere, comunque, usato, dai frequentatori del Parco acquatico…[/i])

Da un certo punto di vista, bene ha fatto la CVLPS a valutare anche il trampolino dato che potrebbe avere riflessi diretti e indiretti con la sicurezza dell’impianto attrattivo (parco acquatico) ma come “corpo estraneo” e non come attrazione. Le stesse considerazioni le posso fare in relazione al d.lgs. n. 222/16. Il d.lgs. n. 222/16 non introduce novazioni procedurali ma si limita a sancire quali sono le “già” applicabili procedure abilitative ai sensi della normativa di riferimento (per altro, nel farlo, commette vari errori e omissioni, come abbiamo detto varie volte). Quindi, in sintesi, la fattispecie entra o non entra nel campo applicativo TULPS ai sensi della normativa di settore e non per via del d.lgs. n. 222/2016.

Alla luce di quanto espresso, io protendo di più per la soluzione indicata al punto 1). Il trampolino può essere un [i]quid[/i] da contemplare nell’autorizzazione omnicomprensiva del parco acquatico al fine di applicarci sopra delle prescrizioni che ne escludano l’utilizzo al fine ludico, ne obblighino l’apertura solo a determinate persone e in certi orari, ecc. In altre parole, da valutare non perché oggetto di autorizzazione quanto, piuttosto, come elemento estraneo che può avere ripercussioni con ciò che, invece, è usato come trattenimento e, quindi, ricadente nel campo applicativo dell’art. 68/80 TULPS

riferimento id:50378

Data: 2019-07-19 17:55:09

Re:Spettacolo viaggiante o no

Ok, grazie della specifica.

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