Buongiorno, il mio caso riguarda delle associazioni culturali della Regione Toscana che forniscono dei free tour svolti da persone non abilitate alla professione di guida. Considerando che senza abilitazione non è possibile fornire questo tipo di servizio, l'associazione che fa da intermediario potrebbe considerrsi responsabile? In caso positivo che sanzione gli verrebbe applicata?
Inoltre avrei bisogno di sapere se ho giustamente considerato come riferimento il testo Unico del turismo 86/2016 della Toscana e, relativamente alle associzioni culturali mi sapreste indicare la norma?
Il riferimento normativo è quello giusto. In Toscana vige la LR 86/2016 e il relativo regolamento, il DPGR n. 47R/2018.
Qui puoi trovare i testi aggiornati: http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/
Ai sensi della normativa regionale, la guida turistica è una professione turistica esercitabile previa procedura abilitativa da coloro che sono in possesso di determinati requisiti professionali.
Ai sensi dell’art. 104 della LR 86/2016, [i]è guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, nonché le risorse produttive del territorio[/i]. (tralascio le considerazioni sulla figura dell'Accompagnatore Turistico)
Ai sensi dell’art. 112 della stessa legge, [i]chiunque esercita l'attività professionale di guida turistica senza aver presentato la SCIA o in mancanza della specifica abilitazione […] è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00[/i]
Detto questo, fin qui tutto ovvio, posso aggiungere che è difficile trovare il confine fra l’esercizio abusivo di una professione (sanzionabile) e la facoltà, data a ogni cittadino dalla Costituzione stessa, come diritto fondamentale (quindi incomprimibile), di associarsi, riunirsi e condividere scopi culturali, ricreativi, ecc. La questione, nella sua sostanza, si può ripetere in varie circostanze, ad esempio posso citarti il caso più classico: il gruppo di soci amanti del ballo che, alla fine, trasformano il loro luogo di ritrovo in discoteca abusiva (locale aperto al pubblico con il carattere dell’imprenditorialità e quindi necessitante di autorizzazione).
Quindi, la risposta univoca e certa non c’è. Occorre vedere caso per caso. Posso aggiungere che la giurisprudenza (ce n'é molta sul caso “discoteca” che ti ho detto) afferma che quando i soci sono tesserati al momento e la tessera assume, nei fatti, il valore di ticket per usufruire di una prestazione e non per partecipare alla vita sociale di un gruppo, allora va da sé che siamo di fronte ad un’attività aperta al pubblico di natura commerciale. Nel tuo caso siamo di fronte alla vendita del servizio di “guida turista” e, come tale, necessitante delle relative abilitazioni.
Su chi sanzionare, il discorso è molto tecnico. Diciamo che i principi giurisprudenziali vogliono che la contestazione sia fatta alla persona fisica mentre la persona giuridica è chiamata come responsabile in solido a garanzia del pagamento della sanzione.