Data: 2019-07-17 08:54:09

VIOLAZIONE LR. 86/2016

Un'impresa che gestisce attività di casa vacanze, ha variato la consistenza delle unità abitative indicate nella SCIA iniziale (a seguito di vendita di un immobile).
La variazione è stata comunicata al SUAP tre anni dopo la vednita dell'immobile.
L'Art. 60 della L.R. 86/2016 (Esercizio dell'attività di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione) al comma 3 recita: "Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione comunica allo SUAP competente per territorio ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione"
Nel suddetto articolo non è indicato il termine per la presentazione della comunicazione.
Si chiede pertanto se la variazione in oggetto (comunicata dopo tre anni) sia sanzionabile o meno.
Ed in caso affermativo quale sanzione applicare fra quelle previste dall'art. 74 della medesima Legge.

riferimento id:50358

Data: 2019-07-18 12:28:57

Re:VIOLAZIONE LR. 86/2016


Un'impresa che gestisce attività di casa vacanze, ha variato la consistenza delle unità abitative indicate nella SCIA iniziale (a seguito di vendita di un immobile).
La variazione è stata comunicata al SUAP tre anni dopo la vednita dell'immobile.
L'Art. 60 della L.R. 86/2016 (Esercizio dell'attività di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione) al comma 3 recita: "Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione comunica allo SUAP competente per territorio ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione"
Nel suddetto articolo non è indicato il termine per la presentazione della comunicazione.
Si chiede pertanto se la variazione in oggetto (comunicata dopo tre anni) sia sanzionabile o meno.
Ed in caso affermativo quale sanzione applicare fra quelle previste dall'art. 74 della medesima Legge.
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Suggeriamo di non fare niente:
1) teoricamente anche se ha venduto l'immobile poteva disporne (es. comodato) ... tu non lo sai. Diverso sarebbe stato se avesse usato un immobile in più
2) potrebbero essere decorsi 90 giorni dall'accertamento (magari ha fatto comunicazione ai tributi ... e quindi potrebbe sostenere che il Comune sapeva della vendita)
3) la norma da applicare sarebbe quella di ALLORA e non di ora ... con tutto ciò che ne deriva.

METTERE AGLI ATTI

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