Buonasera,
nell’ambito di una manifestazione, durante la quale sono previsti concerti, attività di somministrazione temporanea e una manifestazione commerciale a carattere straordinario, gli organizzatori hanno proposto anche la presenza di un barbiere e a tale proposito mi sono alcuni dubbi.
L’art. 4 della legge RT 29/2013, dopo avere ribadito il divieto di svolgimento dell’attività in forma itinerante e su posteggio già previsto dalla legge 174/2005, consente l’esercizio dell’attività:
1) nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo;
2) in occasione di cerimonie;
3) in occasione di particolari eventi fieristici o promozionali.
Mentre per quanto riguarda i punti 2) e 3) non sembra che la norma precluda la possibilità di usufruire del servizio di acconciatore a nessuno, per quanto riguarda il punto 1), parlando di cliente “impegnato” nelle varie attività mi sembra che la norma riservi i trattamenti a coloro che partecipano attivamente alla realizzazione degli eventi ed escluda il pubblico intervenuto per assistervi.
E’ corretta questa mia interpretazione oppure è possibile lo svolgimento dell’attività di barbiere durante la manifestazione che verrà realizzata nel nostro Comune, anche se non ha nulla a che vedere con la tricologia?
Grazie
Virna Seravalle
Buonasera,
nell’ambito di una manifestazione, durante la quale sono previsti concerti, attività di somministrazione temporanea e una manifestazione commerciale a carattere straordinario, gli organizzatori hanno proposto anche la presenza di un barbiere e a tale proposito mi sono alcuni dubbi.
L’art. 4 della legge RT 29/2013, dopo avere ribadito il divieto di svolgimento dell’attività in forma itinerante e su posteggio già previsto dalla legge 174/2005, consente l’esercizio dell’attività:
1) nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo;
2) in occasione di cerimonie;
3) in occasione di particolari eventi fieristici o promozionali.
Mentre per quanto riguarda i punti 2) e 3) non sembra che la norma precluda la possibilità di usufruire del servizio di acconciatore a nessuno, per quanto riguarda il punto 1), parlando di cliente “impegnato” nelle varie attività mi sembra che la norma riservi i trattamenti a coloro che partecipano attivamente alla realizzazione degli eventi ed escluda il pubblico intervenuto per assistervi.
E’ corretta questa mia interpretazione oppure è possibile lo svolgimento dell’attività di barbiere durante la manifestazione che verrà realizzata nel nostro Comune, anche se non ha nulla a che vedere con la tricologia?
Grazie
Virna Seravalle
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La formula è talmente ampia che nelle vi rientra ogni manifestazione, anche non di tricologia.
Il divieto di itinerante/posteggio impedisce di fatto al soggetto di usare un mezzo per stazionare su area pubblica e servire i clienti "random" o al di fuori di eventi organizzati.
[i]3. Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali.[/i]
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2013-06-03;29&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0