Buongiorno,
il titolare di una licenza NCC ha acquistato la licenza dal precedente proprietario con atto rilasciato dal Comune a novembre del 2015. In questi giorni, il suddetto titolare ha ceduto la licenza ad altro soggetto, e abbiamo ricevuto comunicazione al SUAP a cose fatte, con atto notarile. Il nuovo titolare ha richiesto il nullaosta per immatricolare il suo veicolo a nome suo. Vorrei sapere se il trasferimento è un atto legittimo, perché da quanto si può apprendere dalla legge, il cedente deve aver avuto la licenza per un periodo di almeno 5 anni. Il cedente interpellato sostiene invece che non può partecipare per 5 anni ad altri bandi e che poteva cederla. Chi ha ragione? E nel caso in cui la cessione non poteva avvenire, il Comune quale atti deve fare? Un Diniego? Grazie.
Buongiorno,
il titolare di una licenza NCC ha acquistato la licenza dal precedente proprietario con atto rilasciato dal Comune a novembre del 2015. In questi giorni, il suddetto titolare ha ceduto la licenza ad altro soggetto, e abbiamo ricevuto comunicazione al SUAP a cose fatte, con atto notarile. Il nuovo titolare ha richiesto il nullaosta per immatricolare il suo veicolo a nome suo. Vorrei sapere se il trasferimento è un atto legittimo, perché da quanto si può apprendere dalla legge, il cedente deve aver avuto la licenza per un periodo di almeno 5 anni. Il cedente interpellato sostiene invece che non può partecipare per 5 anni ad altri bandi e che poteva cederla. Chi ha ragione? E nel caso in cui la cessione non poteva avvenire, il Comune quale atti deve fare? Un Diniego? Grazie.
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La legge 21/1992 è chiara
[b]La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni; ...[/b]
Quindi se il soggetto è titolare da meno di 5 anni non può cedere a terzi. RIGETTA LA RICHIESTA DI VOLTURA (previa comunicazione di motivi ostativi 10 bis)
Prima dei 5 anni è ammesso solo in uno degli altri casi:
[b]b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.[/b]
Grazie.
Il cedente ha riferito che la licenza è stata venduta perché la società è in liquidazione e sta dimettendo tutte le licenze. Vale anche in questo caso?
Grazie ancora e buona giornata.
la norma prevede un elenco TASSATIVO di condizioni.
Se Tizio cessa l'attività prima dei 5 anni non può vendere. come suol dirsi: riconsegnerà la licenza in comune