Licenziato perchè non applica correttamente il codice degli appalti (CASSAZIONE)
[img width=300 height=150]https://www.leadershipmanagementmagazine.com/wp-content/uploads/Licenziamento-del-dirigente-per-ragioni-oggettive-960x480.jpg[/img]
Corte di Cassazione sent. 16482 del 24/6/2019
SENTENZA: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190624/snciv@sL0@a2019@n16842@tS.clean.pdf
PASSAGGIO ESSENZIALE:
La Corte territoriale (cfr. punti da 6 a 9 di questa sentenza), ritenute provate entrambe le condotte oggetto di contestazione disciplinare e poste a base del licenziamento (insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 57 lett. A) e B) del d. Igs. n. 163 del 2006 per l'affidamento alla società XXXX spa dei servizi extra convenzione CONSIP senza il rispetto della procedura ad evidenza pubblica con conseguente duplicazione del corrispettivo che l'Azienda aveva corrisposto alla società appaltatrice per il medesimo servizio; violazione dei principi di correttezza e lealtà per avere omesso di segnalare al consulente dell'Azienda che la persona che partecipò all'incontro dedicato all'esame della questione relativa alla convenzione Consip non era un consulente della Consip ma una dipendente della società XXXX spa), ha affermato che tali condotte, pur valutate singolarmente, integravano ciascuna la giusta causa di licenziamento in quanto non consentivano la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro.
La Corte territoriale (cfr. punto 9 di questa sentenza) ha, inoltre, rilevato che YYYY non aveva ottemperato all'onere di allegare che solo singolarmente considerate le singole condotte avrebbero potuto giustificare il recesso per giusta causa.
Ebbene, le doglianze del ricorrente si concentrano soltanto sulla condotta correlata alla mancata segnalazione al consulente dell'Azienda della reale identità (in
termini di relazione con la società XXXX spa) della persona che partecipò all'incontro dedicato all'esame della questione relativa alla convenzione Consip e non investono minimamente il giudizio valoriale di gravità e di proporzionalità della sanzione formulato nella sentenza impugnata con riferimento all' affidamento alla società XXXX spa dei servizi extra convenzione CONSIP senza il rispetto della procedura ad evidenza pubblica con conseguente duplicazione del corrispettivo spettante alla appaltatrice.
Condotta questa che, come innanzi evidenziato, la Corte territoriale ha ritenuto, anche singolarmente considerata, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.