Data: 2019-07-15 08:45:28

Somministrazione alimenti e bevande senza titolo

Buongiorno,
un pubblio esercizio ha avviato l'attività (subingresso) senza titolo, più precisamente ha continuato l'attività nonostante il comune gli avesse rigettato la comunicazione di subingresso.
Successivamente la polizia locale ha effettuato un sopralluogo e verbalizzato l'avvio dell'attività senza titolo.
La sanzione da applicare è quella prevista dall'art. 80 della L.R. 6/2010 (Lombardia) che fa riferimento all'art. 17 bis comma 3 del R.D. 773/1931 o dell'art. 64 del D.lgs 59/2010?
Grazie 

riferimento id:50327

Data: 2019-07-15 09:55:55

Re:Somministrazione alimenti e bevande senza titolo


Buongiorno,
un pubblio esercizio ha avviato l'attività (subingresso) senza titolo, più precisamente ha continuato l'attività nonostante il comune gli avesse rigettato la comunicazione di subingresso.
Successivamente la polizia locale ha effettuato un sopralluogo e verbalizzato l'avvio dell'attività senza titolo.
La sanzione da applicare è quella prevista dall'art. 80 della L.R. 6/2010 (Lombardia) che fa riferimento all'art. 17 bis comma 3 del R.D. 773/1931 o dell'art. 64 del D.lgs 59/2010?
Grazie
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L.R. 6/2010
Art. 80. (Sanzioni)

1. Chiunque eserciti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo o, quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell’attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il titolo autorizzatorio o abilitativo sia sospeso o decaduto, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 65 e 66, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17-bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
(comma così sostituito dall'art. 25, comma 1, legge reg. n. 3 del 2012)

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater, del r.d. 773/1931.

4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale). (ora articoli da 24 a 30 della legge reg. n. 1 del 2012 - n.d.r.).

5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

riferimento id:50327

Data: 2019-07-15 10:13:49

Re:Somministrazione alimenti e bevande senza titolo

Non capisco.
Nella L.R. la sanzione è quella prevista dall'art. 17 bis  r.d. 773/1931 da € 154,00 a € 1032,00. mentre l'art. 64 comma 9 del D.Lgs la sanzione va da 2500€ a 15000€.
Quale devo applicare e perchè?
Grazie

riferimento id:50327

Data: 2019-07-16 05:12:13

Re:Somministrazione alimenti e bevande senza titolo


Non capisco.
Nella L.R. la sanzione è quella prevista dall'art. 17 bis  r.d. 773/1931 da € 154,00 a € 1032,00. mentre l'art. 64 comma 9 del D.Lgs la sanzione va da 2500€ a 15000€.
Quale devo applicare e perchè?
Grazie
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La legge regionale ha optato per il richiamo al TULPS e alle sanzioni del 17 bis + quelle conseguenti del ter e quater.
Non trova applicazione l'art. 64 del DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 e la L. 287/1991

Come dice correttamente Marilisa Bombi [b][color=red]"sono diversi i motivi che inducono a ritenere l’inapplicabilità delle nuove sanzioni nei territori delle regioni che si sono dotate di una propria disciplina in materia di somministrazione, mentre le nuove sanzioni vanno applicate, in forza del principio di sussidiarietà verticale, ai sensi del primo comma dell’art. 118 Cost., dalle regioni in cui – ancora – si applica la legge 287/1991." [/color][/b]
http://www.marilisabombi.it/doc/Convegno_bolkestein_bologna.pdf

riferimento id:50327
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