Egregio Dottore, di fronte ad un locale privo dei requisiti di sorvegliabilità (che non si possono sanare) sulla scoirta di quale norma si fa la revoca ddell'autorizzazione considerato che l'art. 4 l. n. 287/91 è stato modificato?
Forse sulla scorta dell'art. 153 del regolamento TULPS? O altro? scrivo dalla Regione Puglia.
Grazie
DOTTORE BUONGIORNO. AIUTO !!!!!!!!!!!!!!!
riferimento id:50278
Egregio Dottore, di fronte ad un locale privo dei requisiti di sorvegliabilità (che non si possono sanare) sulla scoirta di quale norma si fa la revoca ddell'autorizzazione considerato che l'art. 4 l. n. 287/91 è stato modificato?
Forse sulla scorta dell'art. 153 del regolamento TULPS? O altro? scrivo dalla Regione Puglia.
Grazie
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La sorvegliabilità è requisito costitutivo la cui mancanza determina, previo avvio del procedimento, la DECADENZA della licenza/scia.
Ci sono alcuni limiti 8la sorvegliabilità non vale per locali separati (https://www.gioconews.it/newslotvlt/51-normativa35/38617-tar-lazio-illegittima-revoca-licenza-alimenti-e-bevande-per-mancanza-di-sorvegliabilita), ma in generale è come detto.
In Puglia il CODICE REGIONALE dispone
"8. Le attività di somministrazione di cui all’articolo 38, possono essere sospese anche quando venga meno la
sorvegliabilità dei locali. L’attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta
giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il
titolare può riprendere l’attività, ripristinati i requisiti mancanti."
Evidentemente senza ripristino dei locali, decorsi 90 giorni, si ha decadenza.
Infatti art. 63:
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 152 del r.d. 635/1940, come modificato dall’articolo 2 del
regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività
disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente
di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, Allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, Allegato
1 della legge n. 50/1999) emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, e le
disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti
e bevande, nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Dottore, grazie per la sua competente e sempre puntuale risposta.
Ora un dubbio "scolastico".
nel caso in cui le facessero questa domanda:
[i]Quale sanzione si applica qualora un esercizio pubblico di somministrazione sia privo dei requisiti di sorvegliabilità?
1) La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall' art.10 c.2 della L. n.287/1991.
2) La sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell' attività.
3)La revoca dell' autorizzazione.[/i]
SECONDO LEI QUAL'E' LA RISPOSTA GIUSTA DA DARE?
LA RINGRAZIO.
Dottore, grazie per la sua competente e sempre puntuale risposta.
Ora un dubbio "scolastico".
nel caso in cui le facessero questa domanda:
[i]Quale sanzione si applica qualora un esercizio pubblico di somministrazione sia privo dei requisiti di sorvegliabilità?
1) La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall' art.10 c.2 della L. n.287/1991.
2) La sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell' attività.
3)La revoca dell' autorizzazione.[/i]
SECONDO LEI QUAL'E' LA RISPOSTA GIUSTA DA DARE?
LA RINGRAZIO.
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SOLO REVOCA