L'Amministrazione Comunale ha assegnato, con bando di gara, la gestione di una attività di somministrazione alimenti e bevande con annessa attività di intrattenimento collocata all'interno di un parco comunale.
Detta attività richiama numerosi avventori soprattutto nei fine settimana, anche per la concomitante presenza di eventi musicali.
Per ovviare a problematiche di parcheggio indiscriminato nelle strade che circondano il parco, l'Amministrazione sarebbe intenzionata a “cedere”, previa stipula di convenzione, una porzione della adiacente piazza del mercato (area scoperta) al gestore stesso, affinchè lo stesso provveda, direttamente o tramite persone da lui autorizzate, ad effettuare custodia dei veicoli in sosta della clientela, con pagamento di una somma prestabilita nella convenzione di cui sopra.
E' parimenti intenzione dell'Amministrazione stabilire, nella medesima convenzione, un corrispettivo che il gestore dovrà poi riconoscere all'A.C. stessa, prioritariamente prefissato su una percentuale dell'incasso proveniente dalla custodia dei veicoli stessi.
Si chiede di conoscere quali debbano essere gli adempimenti da parte dell'Amministrazione Comunale per una corretta gestione di una simile attività e se, nello specifico, la stessa debba essere assoggettata al D.P.R. 480/2001.
Grazie!
Detta così e visto che si tratterebbe di ulteriore affidamento rispetto al primo, direi che siamo di fronte ad una “concessione di servizi” per gestione parcheggio a pagamento, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, parte III. In sintesi, andare a fare un affidamento diretto è possibile solo alle condizioni dello stesso d.lgs. n. 50/2016.
Procedere alla contrattazione privatistica per attività privata su bene demaniale/indisponibile la vedo poco precorribile. Quindi, meglio l’affidamento diretto per quanto ragionevolmente possibile con procedura (quindi CIG) ex d.lgs. n. 50/2016.
Per quello che riguarda l’autorimessa e la necessità della SCIA ex DPR 480/2001, direi che per prassi non si applica al caso di specie. Il concetto di autorimessa non è un quid di ben definito. Con il passaggio dal TULPS al DPR 480/01 non si è colta l’occasione per definire in modo preciso la fattispecie. Per prassi ci si rifà alla norma tecnica di cui al DM 01/02/1986 che, pur agendo ai fini della prevenzione incendi, fornisce la definizione di autorimessa come [i]area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati
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Quanto appena detto unito al fatto che si tratta di parheggio pubblico regolamentato e non di un esercizio privato (ancorché in concessione o meno) aperto al pubblico, porta alla non applicazione del DPR 480/01