Data: 2019-07-08 11:44:05

musica all'esterno di un esercizio di somministrazione

Buongiorno, un esercizio di somministrazione che vuole  fare musica all'esterno del locale in filodiffusione , di quale autorizzazione amministrativa necessita? e per la parte acustica quali adempimenti sono necessari?
Grazie Antonella

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Data: 2019-07-10 13:34:06

Re:musica all'esterno di un esercizio di somministrazione

Sul punto potremmo scrivere un romanzo 😊

In sintesi, dopo il 2012, con al modifica all’art. 124 del Reg. TULPS, il gestore del pubblico esercizio (bar, ristorante, albergo, ecc.), già abilitato con art. 86 TULPS (quindi già ok con i requisiti personali TULPS) può eseguire trattenimenti presso l’esercizio senza ulteriori titoli abilitativi a condizione che:
- il trattenimento sia un qualcosa a servizio dell’attività principale che (quest’ultima) deve rimanere tale;
- il locale non si trasformi (fisicamente parlando) in qualcosa di diverso: tolgo i tavoli e la gente balla come fosse una discoteca.
- i commentatori più ortodossi vogliono che il gestore non faccia pubblicità degli eventi come fossero serate di pubblico spettacolo e neppure che i clienti paghino qualcosa in più del normale. A parere mio non è così credendo che la modifica all’art. 124 del reg. TULPS abbia voluto proprio liberalizzare l’attività di trattenimento vera e propria e non indicare che è consentito quello che già prima poteva essere considerata solo della mera musica di compagnia.

In ogni caso, posso essere d’accordo con i commentatori più ortodossi ritenendo necessaria l’applicazione dell’art. 80 TULPS (che riguarda la sicurezza dei locali) quando, nei fatti, quel pubblico esercizio si è trasformato in una balera. In questo caso si può applicare il pacchetto completo: 68 +80 TULPS.
Quindi, dopo il 2012, le alternative sono due:
- nessuna pratica TULPS finché è ragionevole ritenere che lo spettacolo/trattenimento resti funzionale all’esercizio dell’attività principale;
- pacchetto completo (68+80 TULPS) se tizio cambia mestiere e si mette a fare discoteca.

Anche per l’impatto acustico le cose sono complicate. Diciamo che al netto di regolamenti comunali e considerando anche la tabella A del d.lgs. n. 222/2016, ai sensi della LR 89/98 e del DPGR 2R/2014, se la musica supera i limiti di zona occorre una AUTORIZZAZIONE che specifici tempi e luoghi (meglio se nella forma semplificata fino alle 24,00, senza andare a scomodare la ASL con parere per deroga non semplificata). Se la musica non supera i limiti, allora è sufficiente una dichiarazione sostitutiva che, tuttavia, riporti gli estremi della VIAC a firma del tecnico competente (sul punto vedi la DGR 857/2013, allegato A, punto A4)

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