Data: 2019-07-07 17:03:02

Art. 95 L.R. 62/2018 - Sanzione applicabile

Diversamente da quanto previsto dall'art. 103, comma 2, della previgente L.R. 28/2005, l'omologo art. 114 della vigente L.R. 62/2018 (modif. art. 12 L.R. 16/2019) non prevede un'analoga fattispecie sanzionatoria residuale e quindi, l'art. 95 (Cessazione dell'attività) della prefata L.R. 62/2018, parrebbe priva di specifica sanzione.
In prima battuta, si potrebbe pensare, che lo stesso legislatore, pur prevedendo l'obbligo di comunicare la cessazione dell'attività nei termini previsti dall'art. 95 da ultimo citato, di fatto, non abbia voluto sanzionare l'eventuale inottemperanza, anche sul presupposto che chi subentra, comunque, nell'attività cessata, è tenuto a presentare la comunicazione prevista all'art. 90, comma 2 della L.R. 62/2018 (in difetto, si applica, questa volta, la sanzione di cui all'art. 114, comma 2, L.R. cit.)...non è da escludere un refuso.
Peraltro, proprio all'art. 90, comma 4 della L.R. 62/2018, è ribadito che "...[i]la comunic azione di cui al comma 2 non è richiesta qualora, alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo intenda cessare l'attività, [b]dovendosi in tal caso presentare solo la comunicazione di cui all'articolo 95[/b][/i]...". Quindi, sembra che l'obbligo di comunicare la cessazione dell'attività è cogente ed inderogabile.
Non di meno, lo stesso legislatore, va a evidenziare l'importanza di simile obbligo, allorquando, in altra parte della L.R. 62/2018, all'art. 16, comma 5, stabilisce (per i c.d. Temporary store) che "...[i]decorso il termine indicato nella SCIA, questa cessa di produrre effetti giuridici e [u]non è necessario presentare la comunicazione di cui all'articolo 95[/u][/i]...": evidentemente, in tutti gli altri casi, tale obbligo è inderogabile.
[b]Fatta questa premessa, ritenete che l'obbligo di comunicare la cessazione dell'attività sia inderogabile?
In tal caso, quale sanzione si può applicare?
Grazie![/b]

riferimento id:50253

Data: 2019-07-10 12:55:59

Re:Art. 95 L.R. 62/2018 - Sanzione applicabile

A parere mio non è sanzionabile.
A maggior ragione dopo la modifica di cui alla LR 16/2019.

Prima della modifica si poteva pensare al refuso, dopo mi pare che la volontà sia esplicita.

Prendi l’art. 113, comma 3
Prima:
[i]3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi:
a) le disposizioni in materia di commercio in sede fissa di cui agli articoli da 14 a 21 e da 23, comma 2, a 27;
b) le disposizioni in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui agli articoli da 29 a 31;
c) le disposizioni in materia di forme speciali di commercio al dettaglio di cui agli articoli da 73 a 78;
d) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, subingresso e [color=red][b]cessazione[/b][/color] di cui agli articoli 86, 90, 91 e 92;[/i]

Almeno per il commercio in sede fissa era rammentata la cessazione anche se non era previsto il riferimento all’art. 95.

DOPO

[i]d) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazioni e subingresso di cui agli articoli 86, 89, 90, 91 e 92;[/i]

Sparisce anche il mero riferimento letterale. Quindi, il legislatore si è accorto della faccenda e a corretto il riferimento.

riferimento id:50253

Data: 2019-07-13 10:17:45

Re:Art. 95 L.R. 62/2018 - Sanzione applicabile

Ringrazio per la consueta chiarezza.

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