Buongiorno,
In merito alle agenzie d'affari, il Decreto "semplificazioni" (o complificazioni?... :-\) dispone che tali attività siano soggette a comunicazione al questore.
Ferme restando le agenzie di competenza comunale, suppongo che lo stesso valga per le agenzie ancora di competenza di altri enti.
Con particolare riferimento alle agenzie matrimoniali, vorrei sapere se queste sono ancora di competenza della Questura e se la pratica debba essere comunque presentata al Suap e con quale modulistica.
Grazie e buona giornata.
I punti fermi:
1) Sono soppresse le autorizzazioni per agenzie di affari sostituite da COMUNICAZIONE
2) la COMUNICAZIONE vale sia per le agenzie di competenza comunale che per quelle di competenza del Questore
3) tutte le COMUNICAZIONI si presentano al SUAP in modalità telematica.
Al momento, in attesa dell'aggiornamento della modulistica da parte della Questura è utilizzabile questo modello
http://img.poliziadistato.it/docs/Modulo_agenzia_affari.pdf
togliendo la parola autorizzazione e sostituendola con quella comunicazione
Oppure può essere usato questo modello anche per quelle della Questura:
http://www.omniavis.com/archivio/index.php?option=com_content&task=view&id=18716&Itemid=563
Vedi anche
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3774.0
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Art. 13
Modifiche al T.U.L.P.S.
1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno, computato"
sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, computati";
b) all'articolo 42, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La licenza ha validita' annuale";
c) all'articolo 51, primo comma, le parole: "durano fino al 31
dicembre dell'anno in cui furono rilasciate" sono sostituite dalle
seguenti: "hanno validita' di due anni dalla data del rilascio";
d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
e) all'articolo 99, primo comma, le parole: "agli otto giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni";
f) all'articolo 115:
1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" sono
sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore";
2) al secondo e al quarto comma, la parola: "licenza" e'
sostituita dalla seguente: "comunicazione";
3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le attivita' di
recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette
alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del
presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento
delle attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate le
prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte
dall'autorita'.";
g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115,
terzo comma, sono abrogati.
2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159,
173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.