Data: 2012-05-04 11:02:48

Agenzia matrimoniale: competenza?

Buongiorno,

In merito alle agenzie d'affari, il Decreto "semplificazioni" (o complificazioni?...  :-\) dispone che tali attività siano soggette a comunicazione al questore.

Ferme restando le agenzie di competenza comunale, suppongo che lo stesso valga per le agenzie ancora di competenza di altri enti.

Con particolare riferimento alle agenzie matrimoniali, vorrei sapere se queste sono ancora di competenza della Questura e se la pratica debba essere comunque presentata al Suap e con quale modulistica.

Grazie e buona giornata.

riferimento id:5025

Data: 2012-05-04 13:49:28

Re:Agenzia matrimoniale: competenza?

I punti fermi:
1) Sono soppresse le autorizzazioni per agenzie di affari sostituite da COMUNICAZIONE
2) la COMUNICAZIONE vale sia per le agenzie di competenza comunale che per quelle di competenza del Questore
3) tutte le COMUNICAZIONI si presentano al SUAP in modalità telematica.

Al momento, in attesa dell'aggiornamento della modulistica da parte della Questura è utilizzabile questo modello
http://img.poliziadistato.it/docs/Modulo_agenzia_affari.pdf
togliendo la parola autorizzazione e sostituendola con quella comunicazione

Oppure può essere usato questo modello anche per quelle della Questura:
http://www.omniavis.com/archivio/index.php?option=com_content&task=view&id=18716&Itemid=563

Vedi anche
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3774.0

***************
Art. 13 
 
                      Modifiche al T.U.L.P.S. 
  1. Al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno,  computato"
sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, computati"; 
    b) all'articolo  42,  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "La licenza ha validita' annuale"; 
    c) all'articolo 51, primo comma, le parole: "durano  fino  al  31
dicembre dell'anno in cui furono rilasciate"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "hanno validita' di due anni dalla data del rilascio"; 
    d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    e) all'articolo 99, primo comma, le parole:  "agli  otto  giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni"; 
    f) all'articolo 115: 
      1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" sono
sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore"; 
      2) al secondo e  al  quarto  comma,  la  parola:  "licenza"  e'
sostituita dalla seguente: "comunicazione"; 
      3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le attivita'  di
recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono  soggette
alla licenza del Questore. A esse si  applica  il  quarto  comma  del
presente articolo e la licenza del questore abilita allo  svolgimento
delle attivita' di recupero senza limiti territoriali,  osservate  le
prescrizioni  di  legge  o  di  regolamento  e  quelle  disposte
dall'autorita'."; 
    g) gli articoli 12, primo comma, 86,  secondo  comma,  107,  115,
terzo comma, sono abrogati. 
  2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo  comma,  159,
173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati. 

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