Buongiorno,
ho ricevuto una richiesta per le riprese di un cortometraggio in alcune vie del Comune. Nella richiesta si specifica che potrebbero essere sparati dei colpi a salve. Che devo fare? Quali dati o documentazione devo richiedere ? Devo rilasciare un'autorizzazione? E' necessario informare Carabinieri, Questura o altro?
Grazie 1000...
Ti lascio il link al sito del comune di Milano dove trovi materiale interessante.
[url=http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/contentlibrary/Ho+bisogno+di/Ho+bisogno+di/Fare+riprese+fotocinetv+in+citta_Riprese+foto+cinematografiche+e+televisive+professionali]http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/contentlibrary/Ho+bisogno+di/Ho+bisogno+di/Fare+riprese+fotocinetv+in+citta_Riprese+foto+cinematografiche+e+televisive+professionali[/url]
Aspettiamo di vederti in video ;) ;) ;)
Grazie 1000.
Un ultimo dubbio: visto che comunicano che saranno sparati colpi di una pistola a salve è necessario qualche autorizzazione particolare?
Rigrazie
La norma di riferimento è la legge 18 aprile 1975, n. 110, così come modificata dal Decreto Legislativo 26 ottobre 2010. n. 204.
Ti consiglio comunque di sentire anche la Questura di riferimento - Ufficio Armi ed Esplosivi.
Ti riporto anche alcune circolari in materia:
Circolare Ministero Interno, Dir. Gen di P.S., 19 agosto 1977, n. 50.302/10.C.N.C.77 - Armi per uso scenico - disciplina - parere del Consiglio di Stato.
Da parte di uffici di p.s. e di privati sono stati chiesti orientamenti in merito alle procedure da seguire per la disciplina delle armi destinate ad uso scenico.
Siffatte armi, pur largamente impiegate da tempo per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, oltre che in spettacoli diversi, non avevano trovato alcuna menzione legislativa anteriormente alla legge 18.4. 1975 n. 110, laddove all’art. 22 ne è prevista, in deroga ad un divieto generale, la locazione ed il comodato.
Fino all'entrata in vigore di tale legge per armi ad uso scenico s'intendevano:
a) I simulacri di armi, cioè le armi sottoposte ad operazioni di demilitarizzazione e ad una vera e propria disattivazione totale
b) le armi che debbono dare sensazione del relativo funzionamento producendone gli effetti, mediante una disabilitazione parziale che consente di operare soltanto tiri a calve senza possibilità di utilizzartene del munizionamento di tipo offensivo.
La problematica è stata sottoposta al parere della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi, per le implicazioni tecnico-balistiche, mentre per i relativi aspetti giuridici è stato sentito il Consiglio di Stato, che nell'adunanza del 1° aprile u. sc. ha espresso il parere di cui si allega fotocopia.
Avuto riguardo al testuale disposto del primo comma del precitato art.22 e sulla base degli elementi tecnici forniti dalla suddetta Commissione, l'alto Consesso ha ritenuto che la locazione ed il comodato immessi dal comma stesso possano essere consentiti, par uso scenico, solo ove si tratti di armi simulacri e cioè di armi sottoposte ad operazioni di demilitarizzazione e ad una vera e propria disattivazione totale, per cui hanno perduto la loro funzione di armi conservando soltanto l'aspetto esteriore.
Di contro ha escluso la possibilità di un reingresso in via interpretativa delle armi a salve fra quelle che potrebbero essere date, nell’uso scenico, in locazione o comodato; interpretazione che avrebbe, fra l'altro, un carattere estensivo non ammissibile nel caso di una nonna, come quella in esame, di speciale deroga ad un divieto genera le sancito.
In merito alla preoccupazione manifestata da questa Amministrazione che le operazioni di disattivazione privino le armi considerate di ogni effetto acustico e visivo, il Consiglio di Stato ha osservato che per le specifiche esigenze possono ben soccorrere gli innumerevoli e sofisticati espedienti tecnici dei qual l'arte scenica è ben dotata.
Tanto ai comunica per opportuna conoscenza e norma anche in vista della regolarizzazione amministrativa, ove occorra, delle raccolte e collezioni di armi costituite par i segnalati fini di spettacolo.
Circolare Ministero dell’Interno, Dir. Gen. P.S., 16 febbraio 1978 n. 50.302/10.C.N.C.77 - Armi per uso scenico - disciplina - parere del Consiglio di Stato.
La circolare in data 19 agosto 1977, con la quale è stato reso noto il parere della Prima Sezione del Consiglio di Stato in ordine alla interpretazione dell'art.22 della legge 18 aprile 1975, n.110, relativa al comodato e alla locazione delle armi per uso scenico determinato particolari e vive preoccupazioni presso i settori interessati, a motivo delle pregiudizievoli conseguenze che la nuova disciplina determinava nel campo della produzione, sotto il profilo economico ed occupazionale.
In relazione a ciò, questo Ministero, anche su segnalazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dicastero del Turismo e dello Spettacolo, ha riproposto la questione all'esame del Consiglio di Stato in adunanza generale.
L'Alto Consesso, riesaminata la problematica nel suo complesso, è pervenuto alla conclusione che le armi per uso scenico escluse dal divieto dell'art.22 della legge n.110 del 1975 comprendono tutte le armi aventi apparenza scenica, ma private di efficacia offensiva e fra esse anche quelle che rientrano nella comune accezione di armi a salve.
Il Consiglio di Stato ha conseguentemente posto in rilievo l'esigenza che siano adottate tutte le cautele necessarie ad impedire che le armi consentite per uso scenico possano venire impiegate o convertite per uso diverso, e siano pertanto richieste, oltre le normali autorizzazioni prescritte per la detenzione delle armi, anche un'autorizzazione per l'uso, che implichi un obbligo di particolare vigilanza per la custodia come è specificato nella relazione del Ministero dell'Interno.
Allo scopo di assicurare la custodia delle armi in argomento nel quadro delle suddette linee interpretative, e di impedire che le stesse possano essere impiegate o convertite per uso diverso da quello scenico e di soddisfare pertanto le esigenze della sicurezza, si invitano i Sigg. Questori a voler sollecitamente disporre :
1) la revisione di tutte le autorizzazioni a detenere armi per uso scenico, accertando, anche attraverso idonea documentazione esibita dai detentori, che si tratti di armi aventi apparenza scenica, ma private di efficacia offensiva e fra esse anche quelle che rientrano nella comune accezione di armi a salve;
2) l'introduzione nei titoli autorizzatori di cui sopra, ai sensi dell'art.9 del testo unico delle leggi di p.s. delle seguenti prescrizioni intese a:
a) vietare che le armi in argomento siano cedute in locazione o comodato a soggetti non autorizzati a riceverle e a detenerle per uso scenico;
b) fare obbligo di un registro di carico e scarico delle armi con l'indicazione delle date di cessione e di rientro delle stesse, dei nominativi degli utilizzatori cui sono cedute e degli estremi delle autorizzazioni esibite darli stessi;
e) imporre adeguate misure di vigilanza a coloro che detengono per uso scenico le armi in argomento.
Per ottenere in locazione o comodato le armi di cui al n.l, gli interessati debbono munirsi di autorizzazioni a detenerle per l'uso scenico di cui all'art.22 della legge 110/75.
Al rilascio del titolo si provvedere previo accertamento dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge.
Ove l'interessato nella domanda intesa a conseguire l'autorizzazione indichi le località nelle quali si propone di utilizzare detto materiale il Questore potrà autorizzarne contestualmente il trasporto.
Rimangono ferme le disposizioni contenute nella circolare numero 50.106/10.C.N./D-75 del 21 aprile 1977, recante all'oggetto "Armi da sparo demilitarizzate - principi generali".
Si trasmette, per una migliore conoscenza, copia del parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza generale, e si resta in attesa di cortese cenno d'intesa.
IL MINISTRO
A luglio 2011 è infine uscita una circolare esplicativa del Ministero:
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
N. 50. 302/10. C.N.C. 77 Roma, 7 luglio 2011
OGGETTO: Disciplina delle armi per uso scenico di cui all'art. 22 della legge 18 aprile 1975. n. 110.
Come è noto, l'articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, così come modificato dal Decreto Legislativo 26 ottobre 2010. n. 204 (Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010), fornisce la seguente definizione di armi per uso scenico: "Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell’armaiolo che le ha in carico”
Conseguentemente, gli operatori dei settori interessati hanno chiesto a questo Ministero chiarimenti in ordine ai necessari adempimenti ed alle procedure da seguire per il corretto utilizzo di tale tipologia di armi.
Al riguardo, nell’evidenziare preliminarmente, che nell’ambito scenico possono essere utilizzati sia i meri simulacri, sia le armi a salve, specificamente progettate per tale destinazione, sia armi da sparo che siano state modificate per poter essere impiegate per l’uso scenico (con le modalità più avanti illustrate), si fa presente che la problematica è stata sottoposta al parere della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di armi, con particolare riguardo alle indicazioni sulla procedura da adottare per rendere le armi idonee all'uso scenico.
La Commissione, nella seduta n. 7 del 12 maggio 2011, ha formulato le proprie osservazioni relative agli accorgimenti tecnici da applicare alle armi destinate all'uso scenico che questo Ministero ha recepito e che, di seguito, vengono illustrate unitamente ai profili autorizzatori connessi al loro acquisto, detenzione e gestione, nonché ai connessi adempimenti amministrativi.
Per poter legittimamente detenere armi idonee all'uso scenico occorre che l'interessato sia dotato di licenza ex art. 28 o 31 T.U.L.P.S. a seconda dei tipo di arma posseduta.
La specifica licenza abilita alla detenzione unicamente di armi idonee all’uso scenico e deve contenere tale indicazione. Ad ulteriore garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica, in considerazione della tipologia e della specifica destinazione della licenza di uso scenico, detta licenza dovrà accompagnarsi con il divieto di detenzione di munizioni ad esclusione di quelle a salve, senza palla, mentre per i detentori di armi ad avancarica si ritiene possa consentirsi la detenzione di 5 Kg. di polvere nera, come, peraltro, previsto all'art. 97 del Reg. Esec. T.U.L.P.S.
Occorre, in particolare, ricordare che, nel caso di acquisizione di un'arma che abbia più di 50 anni, il relativo detentore, che intenda attivare le procedure tecniche per la resa ad uso scenico dell'arma stessa, deve, entro quindici giorni, informare il Ministero per i Beni e le Attività' Culturali rivolgendosi alla Sovrintendenza ai beni artistici, storici e demo-etno-antropologici competente per territorio, ai fini degli adempimenti di cui al decreto interministeriale 14 aprile 1982 (recante regolamento di applicazione per la tutela delle armi antiche, rare, artistiche e di importanza storica) e del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione per iscritto anche alla Questura competente per territorio.
La comunicazione deve indicare ì dati identificativi e tecnici dell'arma (marca, modello, matricola, lunghezza della canna, calibro), nonché i dati identificativi del soggetto che effettuerà l'intervento.
Solo nel caso in cui l’ Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali non rilevi alcun interesse di cui al richiamato D.Lgs. n. 42/2004 - si potrà procedere all'espletamento delle operazioni tecniche per la resa ad uso scenico dell'arma, appresso illustrate.
Interventi tecnici e riparazioni
In relazione agli interventi tecnici da eseguire per rendere l’arma idonea all'uso scenico, si rappresenta che:
- la canna dell'arma deve essere alesata in modo da eliminare la rigatura per tutta la lunghezza ed aumentare il diametro della stessa di almeno il 10% per un tratto pari all'80% (esempio: canna calibro 5.56 di lunghezza 600 mm si elimina completamente la rìgatura e si porta il diametro interno a 5.56 x 1,1 = 6,l mm per un tratto di canna pari a 600 x 0,8 = 480 mm).
- Successivamente all'operazione di alesatura della canna è necessario procedere all'inserimento, nella canna stessa, di un dispositivo ( come l'apposizione di una vite a brugola forata) che consenta il funzionamento dell'arma con il munizionamento a salve e, nel contempo, sia idoneo ad impedire la fuoriuscita di frammenti solidi durante l'uso. Tali operazioni devono essere effettuate da soggetti idonei, titolari di licenza ex art. 28 o 31 T.U.L.P.S., a seconda della tipologia di arma da modificare, e abilitati alla riparazione dell'arma.
Il soggetto che interviene a modificare la canna deve, in ogni caso, preventivamente valutare che gli interventi tecnici da eseguire non comportino l'introduzione di criticità strutturali e resistenziali alla canna medesima.
Al completamento delle operazioni tecniche nei termini suesposti, il medesimo deve rilasciare apposita dichiarazione di idoneità dell'arma all'uso scenico.
Quanto, infine, alla riparazione delle anni ad uso scenico, si rappresenta tale intervento potrà essere eseguito solo dal titolare della specifica licenza per la riparazione delle armi, ex artt. 28 o 31 T.U.L.P.S..
Adempimenti
Per l'arma resa idonea all'uso scenico è, comunque, obbligatorio l'invio presso il Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia per la verifica delle operazioni effettuate.
Il Banco provvedere ad apporre, su ogni parte essenziale dell'arma, uno specifico punzone e, all'occorrenza, la matricola sulle parti che ne risultino sprovviste.
L'arma, i punzoni e le matricole apposte verranno fotografati e inseriti in una apposita scheda dell'arma redatta a cura del Banco stesso. La raccolta delle schede avviene a cura del Banco ed immediatamente comunicata al Ministero dell'Interno.
Cessione
Quanto alla cessione delle armi in argomento, si rappresenta che le armi da fuoco per uso scenico possono essere:
a) cedute a musei;
b) cedute a terzi titolari di licenza di armi ad uso scenico;
c) cedute a privati. Se armi da guerra, prima della cessione, devono essere
demilitarizzate o disattivate secondo là disciplina vigente. Se demilitarizzate (e
quindi rese "armi comuni da sparo" con la conseguente "cancellazione" da parte del
Banco del punzone di arma uso scenico), devono essere cedute a soggetti titolari di
valido titolo idoneo all'acquisto ;
d) versate presso un qualunque ufficio di Polizia per la distruzione, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Gestione delle armi uso scenico durante il periodo delle riprese
Particolare attenzione deve, poi, essere rivolte al c.d. "maestro di armi" uso scenico e cioè colui che detiene le armi durante il periodo delle riprese e che può essere anche soggetto diverso dal proprietario delle armi medesime.
Il "maestro di armi" uso scenico deve;
- essere titolare di licenza ex art. 28 o 31 T.U.L.P.S., rilasciata con la limitazione che essa abilita al solo maneggio di armi ad uso scenico La licenza, inoltre, se rilasciata a soggetto diverso dal proprietario delle armi ad uso scenico, abilita solo alla detenzione e maneggio delle armi ad uso scenico per iltempo necessario alle riprese per la durata preventivamente comunicata e per altre attività connesse preventivamente autorizzate dalla Questura;
- Dare avviso di trasporto, ex art. 34 T.U.L.P.S. delle anni uso scenico destinate alle riprese - di proprietà od eventualmente ricevute in comodato - ed adempiere agli obblighi di denuncia di detenzione delle armi stesse, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., nonché assicurarne costantemente la custodia. A tal fine, il Questore del luogo dove si svolgono le riprese può, in relazione alle circostanze, imporre le prescrizioni ritenute opportune;
- Vigilare durante tutta la durata delle riprese sul corretto uso sull'efficienza e la sicurezza delle armi, anche a tutela dell'incolumità delle persone a cui le armi uso scenico vengono cedute in comodato per la realizzazione delle scene.
Tanto si comunica, per opportuna informazione e per quanto di competenza.
Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività del comparto interessato si dispone che possano continuare ad applicarsi gli accorgimenti seguiti fin ora per rendere inoffensive le armi per l'impiego ad uso scenico e comunque-non oltre un anno dalla pubblicazione della presente circolare.
Il DIRETTORE DELL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE (Annapaola Ponzio).