Data: 2019-07-04 12:13:26

Commercio su area pubblica - vigenza autorizzazione in caso di cancellazione R.I

Questo ufficio ha avviato nel mese di Ottobre 2018 il procedimento di revoca per decadenza di un’autorizzazione di commercio su area pubblica in forma itinerante a seguito della cancellazione dell'impresa dal Registro Imprese della locale Camera di Commercio, pronunciata nel mese Giugno 2018 dal Giudice del R.I. con effetto retroattivo al 2/5/2011.
Il procedimento è stato sospeso, con la sola motivazione di impedire un danno irreparabile all’impresa del titolare dell’autorizzazione,  in pendenza  del  ricorso presentato dall’interessato al Tribunale civile avverso il provvedimento del Giudice del R.I.; il ricorso è stato successivamente  respinto dal Tribunale con ordinanza depositata in Cancelleria il 22/5 scorso  e pertanto la cancellazione è stata confermata. A seguito dell’ordinanza del Tribunale il procedimento è stato riavviato con l’assegnazione di nuovi termini per la presentazione della documentazione e delle osservazioni ritenute utili a difesa del titolare.
Quest’ultimo  ha nel frattempo ripresentato istanza di iscrizione ex novo al Registro Imprese, tutt’ora in istruttoria, per la medesima attività e sostiene di aver sanato in questo modo le ragioni di decadenza della pregressa autorizzazione, che a suo giudizio rimane pertanto valida ed efficace.
Si chiede se l’aspettativa del titolare sia legittimamente fondata e, in caso affermativo, come debba essere valutata la relativa anzianità di impresa, finora  riferita a una posizione  R.E.A.  estinta per effetto della pronuncia giurisdizionale

riferimento id:50222

Data: 2019-07-05 04:10:58

Re:Commercio su area pubblica - vigenza autorizzazione in caso di cancellazione R.I


Questo ufficio ha avviato nel mese di Ottobre 2018 il procedimento di revoca per decadenza di un’autorizzazione di commercio su area pubblica in forma itinerante a seguito della cancellazione dell'impresa dal Registro Imprese della locale Camera di Commercio, pronunciata nel mese Giugno 2018 dal Giudice del R.I. con effetto retroattivo al 2/5/2011.
Il procedimento è stato sospeso, con la sola motivazione di impedire un danno irreparabile all’impresa del titolare dell’autorizzazione,  in pendenza  del  ricorso presentato dall’interessato al Tribunale civile avverso il provvedimento del Giudice del R.I.; il ricorso è stato successivamente  respinto dal Tribunale con ordinanza depositata in Cancelleria il 22/5 scorso  e pertanto la cancellazione è stata confermata. A seguito dell’ordinanza del Tribunale il procedimento è stato riavviato con l’assegnazione di nuovi termini per la presentazione della documentazione e delle osservazioni ritenute utili a difesa del titolare.
Quest’ultimo  ha nel frattempo ripresentato istanza di iscrizione ex novo al Registro Imprese, tutt’ora in istruttoria, per la medesima attività e sostiene di aver sanato in questo modo le ragioni di decadenza della pregressa autorizzazione, che a suo giudizio rimane pertanto valida ed efficace.
Si chiede se l’aspettativa del titolare sia legittimamente fondata e, in caso affermativo, come debba essere valutata la relativa anzianità di impresa, finora  riferita a una posizione  R.E.A.  estinta per effetto della pronuncia giurisdizionale
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Quale disposizione prevede la decadenza dell'itinerante per mancata iscrizione in CCIAA?
Forse è questo l'elemento debole ... voi avete avviato un procedimento forse sulla base di un presupposto inesistente (il presupposto avrebbe dovuto essere il mancato esercizio ultrannuale, che non ha a che fare con l'iscrizione in CCIAA)
Seguendo questa logica, se non potete dimostrare che il soggetto non ha interrotto per oltre 1 anno l'attività, la autorizzazione/scia itinerante rimane valida con la relativa "anzianità" (non si comprende a quale fine visto che l'anzianità dell'itinerante non ha rilevanza di per se stessa, ma lo ha eventualmente per la spunta a mercati e fiere ma non legata all'autorizzazione, ma alla presenza in detti eventi).

Ci sono questi due aspetti dubbi da valutare.

riferimento id:50222

Data: 2019-07-16 08:24:49

Re:Commercio su area pubblica - vigenza autorizzazione in caso di cancellazione R.I

Sono rientrato solo ieri in ufficio. Ringrazio per la risposta.
Dunque, se capisco bene, la cancellazione dal registro imprese dell'azienda a cui l'autorizzazione è legata non produce alcun effetto di ritorno sul titolo autorizzativo e pertanto l'attività potrebbe essere continuata in assenza di iscrizione al R.I. (fatte salve le sanzioni pecuniarie irrogate dalla CCIAA)? Ciò significa che in presenza di una domanda di concessione di posteggio (per esercizio temporaneo dell'attività in occasione di eventi o per la partecipazione a fiera periodica ) o in caso di partecipazione alla spunta da parte di impresa non registrata, ma in possesso di autorizzazione al commercio su area pubblica, il Comune non ha alcun potere di negare  l' assenso?
Per quanto riguarda l'anzianità di impresa non crede che possa essere determinante  quale criterio sussidiario nella valutazione nei titoli di priorità di assegnazione delle concessioni nelle fiere annuali? In ogni caso i diritti di priorità derivanti dalla partecipazione alle Fiere sono incorporati nell'autorizzazione e non sono riferiti al soggetto che ne è titolare,  che può disporre di più autorizzazioni, ciascuna con propri diritti di priorità
La ringrazio comunque per l'attenzione

riferimento id:50222

Data: 2019-07-17 04:36:20

Re:Commercio su area pubblica - vigenza autorizzazione in caso di cancellazione R.I

Dunque, se capisco bene, la cancellazione dal registro imprese dell'azienda a cui l'autorizzazione è legata non produce alcun effetto di ritorno sul titolo autorizzativo e pertanto l'attività potrebbe essere continuata in assenza di iscrizione al R.I. (fatte salve le sanzioni pecuniarie irrogate dalla CCIAA)? Ciò significa che in presenza di una domanda di concessione di posteggio (per esercizio temporaneo dell'attività in occasione di eventi o per la partecipazione a fiera periodica ) o in caso di partecipazione alla spunta da parte di impresa non registrata, ma in possesso di autorizzazione al commercio su area pubblica, il Comune non ha alcun potere di negare  l' assenso?
[color=red]CONFERMO![/color]
Per quanto riguarda l'anzianità di impresa non crede che possa essere determinante  quale criterio sussidiario nella valutazione nei titoli di priorità di assegnazione delle concessioni nelle fiere annuali?
[color=red]Se lo inserisci nel regolamento sì[/color]

In ogni caso i diritti di priorità derivanti dalla partecipazione alle Fiere sono incorporati nell'autorizzazione e non sono riferiti al soggetto che ne è titolare,  che può disporre di più autorizzazioni, ciascuna con propri diritti di priorità
[color=red]CONFERMO![/color]

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