Data: 2019-07-01 13:22:10

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Buongiorno,
Volevo sapere se il SUAP può autorizzare l'occupazione di suolo pubblico ad un ristorante/pizzeria con tavolini sedie fioriere e ombrelloni:
1. nella piazza o sul marciapiede che si trova di fronte all'attività  (attraversando la strada dove passano i veicoli)
2. in una piazza che non si trova nelle immediate vicinanza dall'attività (neanche a vista) ma bisogna  percorrere circa 200 metri prima di arrivare sull'area autorizzata;
3. senza il parere espresso dell'autorità sanitaria;

Il comma 3 dell'art. 20 del C.d.S.  parla di adiacenza ai fabbricati.
Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.

grazie

riferimento id:50181

Data: 2019-07-01 17:44:50

Re:OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Buongiorno,
Volevo sapere se il SUAP può autorizzare l'occupazione di suolo pubblico ad un ristorante/pizzeria con tavolini sedie fioriere e ombrelloni:
1. nella piazza o sul marciapiede che si trova di fronte all'attività  (attraversando la strada dove passano i veicoli)
[color=red]Se lo prevede il regolamento comunale o comunque NON lo vieta anche implicitamente[/color]
2. in una piazza che non si trova nelle immediate vicinanza dall'attività (neanche a vista) ma bisogna  percorrere circa 200 metri prima di arrivare sull'area autorizzata;
[color=red]SOLO se lo prevede il regolamento ... altrimenti appare irragionevole[/color]

3. senza il parere espresso dell'autorità sanitaria;
[color=red]Non lo ritengo indispensabile il parere asl[/color]

Il comma 3 dell'art. 20 del C.d.S.  parla di adiacenza ai fabbricati.
Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.
[color=red]Questo vale per le classiche occupazioni da dehors, ma il regolamento comunale può andare oltre[/color]

riferimento id:50181

Data: 2019-07-06 14:58:18

Re:OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Il problema è che non c'è un regolamento comunale che regola la materia di occupazione di suolo pubblico.

grazie

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