Data: 2012-05-03 17:08:04

Noleggio furgoni senza conducente, rimessa

Buonasera,
ho visto che,in altri due topic relativi ad altre regioni, è stata indicata la NON obbligatorietà di disporre di una autorimessa per gli automezzi, per svolgere l'attività di noleggio senza conducente.
Poichè mi trovo alle prese con una scia in un comune che ritiene, invece, che debba essere obbligatoriamente presente, potreste indicarmi qualche riferimento di legge, da portare allo sportello comunale, che evidenzi la NON obbligatorietà?
Segnalo che i mezzi, inizialmente 5 o 6, con obiettivo di arrivare in tre anni a 15, verrebbero tenuti parcheggiati nell'area antistante all'ufficio di noleggio, che si trova in un complesso commerciale, dotato di parcheggio privato ad accesso pubblico (naturalmente solo quelli non locati al momento).
spero di essere stato chiaro.
Grazie in anticipo.

riferimento id:5016

Data: 2012-05-03 18:04:14

Re:Noleggio furgoni senza conducente, rimessa


Buonasera,
ho visto che,in altri due topic relativi ad altre regioni, è stata indicata la NON obbligatorietà di disporre di una autorimessa per gli automezzi, per svolgere l'attività di noleggio senza conducente.
Poichè mi trovo alle prese con una scia in un comune che ritiene, invece, che debba essere obbligatoriamente presente, potreste indicarmi qualche riferimento di legge, da portare allo sportello comunale, che evidenzi la NON obbligatorietà?
Segnalo che i mezzi, inizialmente 5 o 6, con obiettivo di arrivare in tre anni a 15, verrebbero tenuti parcheggiati nell'area antistante all'ufficio di noleggio, che si trova in un complesso commerciale, dotato di parcheggio privato ad accesso pubblico (naturalmente solo quelli non locati al momento).
spero di essere stato chiaro.
Grazie in anticipo.
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La risposta fornita vale in TUTTA ITALIA in quanto la normativa di riferimento è esclusivamente il DPR 481/2001.

Tale norma NON PREVEDE in alcun modo l'obbligo di una rimessa ed anzi, proprio a conferma della sua non necessità, indica un criterio territoriale di competenza nella ricezione della SCIA fondato NON sulla rimessa ma sulla sede legale e sull'articolazione commerciale (il luogo dove si sottoscrivono i contratti). Tali luogo possono coincidere o meno con la rimessa che può anche essere altrove o mancare del tutto.

Per il principio di libertà ciò che il legislatore non prescrive è libero, quindi NON va cercata la norma che consente di non avere la rimessa MA QUELLA che lo imone. E questa norma manca.


*********************

D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 (1).

Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 37.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'allegato A, n. 32, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000: «Analisi tecnico-normativa e analisi d'impatto della regolamentazione» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000, come integrata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001: «Direttiva sulla sperimentazione dell'analisi d'impatto della regolamentazione sui cittadini, sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati, IX commissione, e del Senato della Repubblica, 1a commissione, approvato, rispettivamente, nelle sedute del 20 novembre 2001 e del 14 novembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana il seguente regolamento:



1.  1. L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia.



2.  1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare o sospendere l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

2. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.



3.  1. È abrogato l'articolo 158 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. La disposizione di cui al comma 5, dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intende riferita alla denuncia di inizio attività di cui al presente regolamento anziché alla licenza.

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