Nel caso in cui un cittadino abbia affisso dei manifesti senza richiedere la preventiva autorizzazione al Comune e non abbia comunicato neppure se sia stato effettuato il relativo pagamento, come si deve procedere per comminare la sanzione per mancato versamento e per omessa dichiarazione? il regolamento del comune risale al 1994 e prevede ancora che la rimozione dei manifesti "abusivi" sia fatta con ordinanza del Sindaco; la polizia municipale deve redigere il verbale in seguito all'accertamento della mancata autorizzazione (il manifesto infatti è privo dei timbri del comune)? l'ufficio tributi debba comminare la sanzione per l'eventuale omesso versamento? o deve essere fatto tutto dall'ufficio tributi? in quali forme? Occorre una determina?
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Nel caso in cui un cittadino abbia affisso dei manifesti senza richiedere la preventiva autorizzazione al Comune e non abbia comunicato neppure se sia stato effettuato il relativo pagamento, come si deve procedere per comminare la sanzione per mancato versamento e per omessa dichiarazione? il regolamento del comune risale al 1994 e prevede ancora che la rimozione dei manifesti "abusivi" sia fatta con ordinanza del Sindaco; la polizia municipale deve redigere il verbale in seguito all'accertamento della mancata autorizzazione (il manifesto infatti è privo dei timbri del comune)? l'ufficio tributi debba comminare la sanzione per l'eventuale omesso versamento? o deve essere fatto tutto dall'ufficio tributi? in quali forme? Occorre una determina?
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La polizia locale deve verbalizzare (689/1981) e contestare la violazione dlgs 507/1993. Va disposta la rimozione con ordinanza la rimozione e procedere in caso di omissione a rimozione coattiva con addebito delle spese.
Ufficio tributi procede a inviare cartella per pagamento tassa non versata
D.Lgs. 15/11/1993, n. 507
Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1993, n. 288, S.O.
Art. 20.1 Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti (47) (48)
In vigore dal 1 gennaio 2007
1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1º gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.
(47) Articolo inserito dall'art. 1, comma 157, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
(48) Per le possibilità concesse agli enti locali di aumentare le tariffe e i diritti, vedi l'art. 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 1, comma 919, L. 30 dicembre 2018, n. 145. Vedi, anche, gli artt. 62 e 64, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Art. 23 Sanzioni ed interessi (57) (62)
In vigore dal 6 dicembre 2011
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione. (61)
[4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento. (59) ]
[4-bis. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale. (60) (58) ]
(57) Articolo sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998.
(58) Comma abrogato dall'art. 1, comma 176, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
(59) Comma abrogato dall'art. 1, comma 172, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
(60) Comma aggiunto dal comma 480 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(61) Comma così modificato dall'art. 13, comma 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
(62) Per le possibilità concesse agli enti locali di aumentare le tariffe e i diritti, vedi l'art. 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 1, comma 919, L. 30 dicembre 2018, n. 145. Vedi, anche, gli artt. 62 e 64, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Art. 24 Sanzioni amministrative (69)
In vigore dal 1 gennaio 2007
1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi. (63)
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. (64)
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse (65) ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.
5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma. (66)
[5-ter. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. (68) (67) ]
(63) Comma modificato dall'art. 12, comma 1, lettera b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998 e, successivamente, dall' art. 4, comma 3, lett. a), D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, a decorrere dal 1° aprile 1998.
(64) Comma modificato dall'art. 145, comma 57, lett. c), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
(65) Il riferimento alle soprattasse è stato sostituito, con effetto dal 1° aprile 1998, con la sanzione pecuniaria dall'art. 26, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
(66) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. d), L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
(67) Comma abrogato dall'art. 1, comma 176, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
(68) Comma aggiunto dal comma 480 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(69) Per le possibilità concesse agli enti locali di aumentare le tariffe e i diritti, vedi l'art. 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 1, comma 919, L. 30 dicembre 2018, n. 145. Vedi, anche, gli artt. 62 e 64, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.