Salve, la circolare del Ministero dell'Interno del 18.07.2018 tra le figure di operatore di sicurezza con mansioni di assistenza all’esodo, instradamento e monitoraggio dell’evento individua anche gli operatori in possesso di adeguata formazione in materia. Come si acquisce e chi certifica l'adeguata formazione? Possono svolgere tale funzione i soci della Proloco o i volontari di un comitato spontaneo che organizza un evento in sostituzione degli iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute etc.. e degli Addetti alla lotta all’incendio e alla gestione dell’emergenza?
Grazie
Salve, la circolare del Ministero dell'Interno del 18.07.2018 tra le figure di operatore di sicurezza con mansioni di assistenza all’esodo, instradamento e monitoraggio dell’evento individua anche gli operatori in possesso di adeguata formazione in materia. Come si acquisce e chi certifica l'adeguata formazione? Possono svolgere tale funzione i soci della Proloco o i volontari di un comitato spontaneo che organizza un evento in sostituzione degli iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute etc.. e degli Addetti alla lotta all’incendio e alla gestione dell’emergenza?
Grazie
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La Circolare, come noto, non è fonte del diritto ed inoltre è molto flessibile (a differenza delle Gabrielli) nella indicazione dei requisiti rimettendo le valutazioni all'interessato (autocertificazione) ed all'autorità competente in fase di controllo.
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_safety_security_septiescon_linee.pdf
Riguardo agli OPERATORI DI SICUREZZA (obbligatori sopra le 250 persone) si prevede:
- Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l’idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;
- Addetti alla lotta all’incendio e alla gestione dell’emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell’art. 3 della Legge 609/96
Quindi i soci della proloco o di altra associazione IN QUANTO TALI non hanno detti requisiti.
Quindi potranno svolgere tali funzioni solo IN AGGIUNTA agli eventuali soggetti indicati dalla circolare
La nota circolare (sconfessata poi nella parte “protezione civile” da quella della Presidenza del Consiglio), sulla cui origine non mi pronuncio, non può certo derogare alle norme vigenti come ad es. la
Legge 94/2009 ed il connesso DM 6.10.2009 che disciplina i luoghi e locali e le mansioni in cui vanno impiegati addetti alla sicurezza iscritti in apposito elenco prefettizio. Tali addetti possono essere dipendenti dello stesso organizzatore oppure di agenzie/istituti muniti di apposita licenza ex art.134 tulps.
Non è che per risparmiare uno si possa scegliere per tali incarichi altre figure prive di tali requisiti.