Data: 2012-05-03 15:58:40

Chiusura Esercizio da parte dell'AAMS

Ci è pervenuto l'atto dei Monopoli con il quale è stata disposta la chiusura per 5 giorni di un esercizio di somministrazione a causa della vendita di tabacchi senza autorizzazione, indicando precisamente in quali giorni dovrà avvenire la chiusura. Il titolare ha chiesto se il Comune può intervenire per prevedere questi giorni di chiusura in un altro periodo, un po' più "favorevole" all'attività: è possibile? Se si, che tipo di atto deve essere fatto (del Sindaco, del Dirigente..)? Oppure solo l'AAMS può prevedere un altro periodo, eventualmente a seguito di ricorso previsto dalla L.50/94?

riferimento id:5015

Data: 2012-05-04 16:31:49

Re:Chiusura Esercizio da parte dell'AAMS

Riporto l'art. 5, comma 1 della legge 50/94.
[i]Ove all'interno di esercizi commerciali o di  esercizi  pubblici sia contestata nei confronti dei titolari o  di  loro  coadiuvanti  o dipendenti la detenzione  o  la  cessione  di  tabacchi  lavorati  in violazione delle disposizioni del citato testo  unico  approvato  con decreto del  presidente  della  Repubblica  n.  43  del  1973,  e successive modificazioni, o di altre leggi  speciali  in  materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in  violazione  della legge 22 dicembre 1957,  n.  1293,  e  successive  modificazioni,  in aggiunta alle  specifiche  sanzioni  previste  e'  disposta,  dal
Ministro  delle  finanze  o  per  sua  delega,  la  chiusura dell'esercizio  ovvero    la    sospensione    della    licenza  o dell'autorizzazione dell'esercizio per un  periodo  non  inferiore  a cinque giorni e non superiore ad un mese. [/i]

Il procedimento sanzionatorio non è di competenza comuanale e quindi escludo che Sindaco o altri intervengano in sostituzione dell'autorità competente.
In genere la sanzione accessoria si applica allo scadere dei termini per l'impugnazione del provvedimento. L'amministrazione procedente ha discrezione solo nel giudicare la durata della chiusura

riferimento id:5015

Data: 2012-05-05 05:10:19

Re:Chiusura Esercizio da parte dell'AAMS


Ci è pervenuto l'atto dei Monopoli con il quale è stata disposta la chiusura per 5 giorni di un esercizio di somministrazione a causa della vendita di tabacchi senza autorizzazione, indicando precisamente in quali giorni dovrà avvenire la chiusura. Il titolare ha chiesto se il Comune può intervenire per prevedere questi giorni di chiusura in un altro periodo, un po' più "favorevole" all'attività: è possibile? Se si, che tipo di atto deve essere fatto (del Sindaco, del Dirigente..)? Oppure solo l'AAMS può prevedere un altro periodo, eventualmente a seguito di ricorso previsto dalla L.50/94?
[/quote]

Ti segnalo un po' di giurisprudenza sull'argomento:

La chiusura dell'esercizio commerciale prevista dall'art. 5, l. n. 50 del 1994 (per cessione abusiva di tabacchi lavorati) è una sanzione amministrativa che prescinde completamente dall'eventuale procedimento penale. In particolare, l'accertamento in sede giudiziaria della responsabilità penale per violazione delle norme sul contrabbando non costituisce il presupposto per l'irrogazione di tale sanzione amministrativa.
T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 02-09-2011, n. 4310

La norma dell'art. 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50 (recante "Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati) comporta, nell'ambito dell'apprestamento di misure di inasprimento della lotta al contrabbando dei tabacchi lavorati, che all'accertamento del contrabbando legittimamente consegua anche la chiusura dell'esercizio incriminato secondo un rapporto di causa-effetto, essendo in tal campo lasciata alla discrezionalità dell'amministrazione soltanto la valutazione circa la durata della chiusura dell'esercizio, ovvero della sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio (Riforma della sentenza del Tar Campania - Napoli, sez. III, n. 6547/2002).
Cons. Stato Sez. IV, 01-06-2010, n. 3470

La sanzione della chiusura dell'esercizio commerciale, consegue, per legge, all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 5 della L. 18.01.1994, n. 50 non essendo rimessa, in tal senso, discrezionalità alcuna alla competente autorità amministrativa.
T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 24-03-2005, n. 112

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