Buongiorno,
ci è stato comunicato dal proprietario dell'immobile su cui esercita un esercizio di vicinato,
la risoluzione del contratto di locazione a decorrere dal 1 di aprile. Come ufficio abbiamo sollecitato il titolare della SCIA di provvedere entro i 60 giorni previsti dall'art 95 del codice del commercio alla comunicazione di cessazione.
Non avendo ricevuto nei termini di legge tale comunicazione sia l'art 113 che l'art 126 del codice del commercio, non prevedono ne sanzioni pecuniarie o provvedimenti di chiusura o di revoca di efficacia della SCIA. per il caso in questione come possiamo procedere? comunichiamo decorsi i 60 giorni dalla riconsegna al cittadino che non ha provveduto alla comunicazione di cessazione l'archiviazione d'Ufficio della SCIA?
Grazie Antonella
Abbiamo già sottolineato più volte in questo forum che la mancata comunicazione di cessazione non prevede sanzioni. Io non farei niente. Se vuoi puoi far fare ripetuti sopralluoghi ai VVUU al fine di verificare che l’esercizio è chiuso. Puoi sentire la CCIAA per verificare se l’impresa è cancellata. Dopo aver verificato tutto puoi aggiornare i tuoi archivi ma nulla di più.
Per contro (non compreso bene la fattispecie), se il proprietario dell’immobile ha comunicato la risoluzione contrattuale ma il commercia continua ad esercitare, ugualmente non devi fare niente. Sarà il giudice a porre i sigilli ma, fino a quel momento le vicende di “diritto privato” non si riverberano immediatamente sulla posizione amministrativa del soggetto.