Nella nostra città esiste un parco comunale di notevoli dimensioni, con percorsi pedonali e aree a verde; all'interno del parco è collocato un chiosco comunale per somministrazione di alimenti e bevande e, attorno a questo, si trovano spazi affinchè il gestore effettui attività di intrattenimento. Il tutto con regolare autorizzazione/s.c.i.a, in forza anche di regolare contratto stipulato a seguito di gara di evidenza pubblica per la gestione di dette attività.
Proprio per le notevoli dimensioni del parco, ma anche per la capacità del gestore di essere punto di aggregazione, la frequentazione del parco, del chiosco e delle aree annesse ove si svolge l'intrattenimento assume livelli veramente eclatanti e, se verso la parte centrale del parco la situazione rimane gestibile, altrettanto non si può affermare per le aree più esterne, per altro più vicine alle abitazioni, che vedono spesso raggruppamenti di giovani che stazionano sino a tarda notte, di fatto disinteressandosi degli eventi ma con lo scopo solo di dare fastidio con schiamazzi ed altro.
Il sindaco chiede quindi se vi può essere la possibilità- di adottare una ordinanza ex articolo 54 del T.U.E.L., anche sfruttando eventuali norme contenute negli ultimi "decreti sicurezza" di recente approvazione che arrivi a vietare la permanenza/stazionamento delle persone nelle aree/percorsi più esterni del parco (ovviamente chiaramente identificabili) oppure il solo consumo di bevande, all'interno delle suddette aree. Si chiede dal ultimo se si ha notizia di ordinanze già approvate in tal senso.
Nella nostra città esiste un parco comunale di notevoli dimensioni, con percorsi pedonali e aree a verde; all'interno del parco è collocato un chiosco comunale per somministrazione di alimenti e bevande e, attorno a questo, si trovano spazi affinchè il gestore effettui attività di intrattenimento. Il tutto con regolare autorizzazione/s.c.i.a, in forza anche di regolare contratto stipulato a seguito di gara di evidenza pubblica per la gestione di dette attività.
Proprio per le notevoli dimensioni del parco, ma anche per la capacità del gestore di essere punto di aggregazione, la frequentazione del parco, del chiosco e delle aree annesse ove si svolge l'intrattenimento assume livelli veramente eclatanti e, se verso la parte centrale del parco la situazione rimane gestibile, altrettanto non si può affermare per le aree più esterne, per altro più vicine alle abitazioni, che vedono spesso raggruppamenti di giovani che stazionano sino a tarda notte, di fatto disinteressandosi degli eventi ma con lo scopo solo di dare fastidio con schiamazzi ed altro.
Il sindaco chiede quindi se vi può essere la possibilità- di adottare una ordinanza ex articolo 54 del T.U.E.L., anche sfruttando eventuali norme contenute negli ultimi "decreti sicurezza" di recente approvazione che arrivi a vietare la permanenza/stazionamento delle persone nelle aree/percorsi più esterni del parco (ovviamente chiaramente identificabili) oppure il solo consumo di bevande, all'interno delle suddette aree. Si chiede dal ultimo se si ha notizia di ordinanze già approvate in tal senso.
[/quote]
Trattandosi di parco pubblico è ben possibile per l'ente, con adeguata motivazione, dettare regole di utilizzo dello stesso anche a tutela della quiete, decorso e sicurezza che riguardino il consumo di bevande, gli schiamazzi ecc...
Occorre adeguata cartellonistica (non potendo confidare nella lettura dell'ordinanza da parte degli avventori), un accordo con il gestore del chiosco che informi sui divieti.
I riferimenti sono il 54 ma anche il 50 comma 7 per limitare eventualmente l'orario del chiosco.
Non conosco ordinanze specifiche, mentre spesso si assiste ad "ordinanze regolamentari" (di dubbia legittimità) quali:
http://www.comunecervia.it/files/usr/news/news-cervia-informa/2017/ordinanza_n_187.pdf
http://www.comune.mugnanodinapoli.na.it/attachments/article/31/Ordinanza%2031.PDF