Mi viene richiesto:
1) quale modulistica trasmettere per l’attività di somministrazione temporanea in occasione di una manifestazione culturale, senza preparazione di alimenti, in fabbricato urbano ubicato in zona agricola con resede attiguo. Ho risposto di presentare Scia per la somministrazione temporanea e la Dia/notifica 852 per la parte igienico sanitaria. Tuttavia vorrei sapere se l’attività di somministrazione temporanea può avere una continuità di oltre 60 giorni e se nella fattispecie non devo tenere conto della norme urbanistiche e edilizie (destinazione d’uso – altezze ecc.)
2) quali modelli presentare e quali sono i requisiti necessari per l’inizio di una attività stagionale (aprile/ottobre) di somministrazione di alimenti e bevande, senza preparazione, in fabbricato urbano ubicato in zona agricola con resede attiguo. A parte la presentazione di Scia per la somministrazione e la Dia/Notifica 852-2004, vorrei sapere se, in questo caso, il fabbricato deve rispettare le norme edilizie ed urbanistiche, con tanto di cambio di destinazione d’uso in locale commerciale. Per me è si mentre il tecnico sostiene il contrario.. :D
GRAZIE TANTE PER LE 2 RISPOSTE
1) quale modulistica trasmettere per l’attività di somministrazione temporanea in occasione di una manifestazione culturale, senza preparazione di alimenti, in fabbricato urbano ubicato in zona agricola con resede attiguo. Ho risposto di presentare Scia per la somministrazione temporanea e la Dia/notifica 852 per la parte igienico sanitaria. Tuttavia vorrei sapere se l’attività di somministrazione temporanea può avere una continuità di oltre 60 giorni e se nella fattispecie non devo tenere conto della norme urbanistiche e edilizie (destinazione d’uso – altezze ecc.)
[color=red]La temporaneità non è legata ad un termine massimo ma al carattere con continuativo dell'attività. Quindi anche una attività che supera i 60 giorni può essere temporanea. Es. la somministrazione in occasione dei giochi olimpici, dei mondiali di calcio o dei festeggiamenti durante il periodo estivo per una manifestazione locale possono avere tale carattere.
In questo caso non si pone mai un problema di destinazione d'uso.
D'altro canto una attività svolta in modo continuativo anche per un periodo limitato (es. 7 giorni all'anno) non ha carattere di temporaneità.
Quindi i modelli da presentare sono quelli che hai indicato.
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2) quali modelli presentare e quali sono i requisiti necessari per l’inizio di una attività stagionale (aprile/ottobre) di somministrazione di alimenti e bevande, senza preparazione, in fabbricato urbano ubicato in zona agricola con resede attiguo. A parte la presentazione di Scia per la somministrazione e la Dia/Notifica 852-2004, vorrei sapere se, in questo caso, il fabbricato deve rispettare le norme edilizie ed urbanistiche, con tanto di cambio di destinazione d’uso in locale commerciale. Per me è si mentre il tecnico sostiene il contrario..
[color=red]Dipende dalla disciplina comunale. Qui si ha attività continuativa stagionale che però ha una durata limitata a 6 mesi all'anno. Normalmente occorre ha destinazione d'uso specifica a meno che lo strumento urbanistico non ne consenta l'esercizio anche senza il cambio di destinazione.
Se fossi l'interessato lo farei per 5 mesi (per non risultare prevalente su base annua) e in assenza di diverse disposizioni dello strumento urbanistico ritengo che non occorra il cambio di destinazione[/color]
GRAZIE TANTE PER LE 2 RISPOSTE
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Toscana
L.R. 7-2-2005 n. 28
Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Pubblicata nel B.U. Toscana 10 febbraio 2005, n. 11, parte prima.
Art. 45
Attività temporanea (59).
1. In occasione di riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi della normativa vigente, al comune sul cui territorio l'attività si svolge e può essere effettuata dalla data di ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività (60).
2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce e solo se il richiedente risulta in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 o se designa un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di gestire l'attività di somministrazione.
3. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.
4. L'attività di cui al comma 1 è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. n. 40/R del 2006.
5. Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di cui al comma 1, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico e di quelle organizzate dai soggetti di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 13, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza.
6. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanee di somministrazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente .
(59) Articolo così sostituito dall'art. 26, L.R. 5 giugno 2007, n. 34, poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 45. Attività temporanea. 1. In occasione di riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della L.R. n. 9/1995, al comune sul cui territorio l'attività si svolge e può essere effettuata dalla data di ricevimento della denuncia.
2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce e solo se il richiedente risulta in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 o se designa un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di gestire l'attività di somministrazione.
3. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.
4. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione di cui al comma 1, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 13, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza.
5. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti.».
(60) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall’art. 18, L.R. 28 novembre 2011, n. 63, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 19 della stessa legge).