Data: 2019-06-22 07:27:56

Consorzio e Dia/Scia

Un Consorzio di imprese agricole, la cui attività consiste di fatto nella promozione e vendita di prodotti agricoli conferiti dai soci e nell'organizzazione logistica delle consegne (quindi ha solo sede legale nel territorio, non ha magazzini/depositi) è/era soggetto a Dia/Scia?

Se si, e provvede oggi a inoltrare la Scia quando in realtà l'attività esiste da ormai diversi anni a quali sanzioni dobbiamo provvedere?

Grazie.

riferimento id:50096

Data: 2019-06-22 16:32:56

Re:Consorzio e Dia/Scia


Un Consorzio di imprese agricole, la cui attività consiste di fatto nella promozione e vendita di prodotti agricoli conferiti dai soci e nell'organizzazione logistica delle consegne (quindi ha solo sede legale nel territorio, non ha magazzini/depositi) è/era soggetto a Dia/Scia?

Se si, e provvede oggi a inoltrare la Scia quando in realtà l'attività esiste da ormai diversi anni a quali sanzioni dobbiamo provvedere?

Grazie.
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Come li vende?
A chi li vende?
Che attività in concreto fa?

Se fa imprenditore agricolo dlgs 228/2001 deve fare scia se la fa itinerante o in forma elettronica o fuori dai luoghi di produzione.
Altrimenti deve fare scia di commercio o spaccio interno (se riservato ai soci).

Occorre capire meglio

riferimento id:50096

Data: 2019-06-25 06:34:50

Re:Consorzio e Dia/Scia



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Come li vende?
A chi li vende?
Che attività in concreto fa?

Se fa imprenditore agricolo dlgs 228/2001 deve fare scia se la fa itinerante o in forma elettronica o fuori dai luoghi di produzione.
Altrimenti deve fare scia di commercio o spaccio interno (se riservato ai soci).

Occorre capire meglio
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A quanto mi risulta la vendita avviene all'ingrosso dall'ufficio della sede legale, tramite i contatti con i clienti e l'organizzazione logistica della consegna della merce che parte direttamente dai magazzini delle singole aziende agricole socie del Consorzio.

Non c'è vendita al dettaglio.

riferimento id:50096

Data: 2019-06-25 07:58:20

Re:Consorzio e Dia/Scia

L'art. 4 del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 dispone che "[b]gli imprenditori agricoli[/b], singoli o [b]associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580[/b], possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità".

Quindi se il Consorzio è una forma di impresa di cui sopra si applica il d.lgs. 228/2001 e le relative sanzioni, oltre alla notifica sanitaria (e relative sanzioni).
Se fanno solo vendita all'ingrosso è dovuta la sola notifica sanitaria, se invece fanno commercio (perchè il consorzio non rientra nei casi di cui sopra ovvero i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente è superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società) si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

Chi trasporta alimenti deve fare notifica sanitaria per trasporto alimenti e bevande conto proprio/terzi. 

riferimento id:50096

Data: 2021-01-27 06:49:17

Re:Consorzio e Dia/Scia

Buongiorno,
l'Asl locale ritiene che un consorzio di promozione di prodotti locali debba fare la notifica sanitaria... i prodotti sono manipolati esclusivamente dai singoli imprenditori associati al consorzio e gli stessi  sono già registrati in base all'852/04.
E' corretto ciò che chiede l'ASL?
Il Consorzio fa solo promozione
Grazie

riferimento id:50096

Data: 2021-01-28 09:11:20

Re:Consorzio e Dia/Scia

Sono soggetti ad obbligo di notifica ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004, con le modalit? indicate all?articolo 6, tutti gli stabilimenti del settore alimentare (dove per stabilimento si intende ogni singola unit? dell?impresa alimentare), che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita.

Con Risoluzione n. 398620 del 26 settembre 2017 il MISE ha previsto che l?attivit? di commercio all?ingrosso del settore alimentare, [u]ancorch? svolta senza deposito[/u], debba comunque intendersi soggetta all?adempimento della notifica sanitaria.
Lo stesso vale per chi fa e-commerce anche senza depisto.

Se si tratta di mera attivit? di promozione (pubblicit?) senza vendita e manipolazione (es. esposizione presso stand, degustazioni,...) a mio parere ? dubbia l'interpretazione di ATS.

riferimento id:50096
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