Data: 2019-06-20 11:35:20

prescrizioni di sicurezza per l’utilizzo di apparecchiature GPL su A.P.

A seguito delle cronache nazionali che rivelano il ripetersi di gravissimi incidenti durante lo svolgimento attività di commercio/somministrazione su area pubblica, imputabili al non corretto utilizzo delle apparecchiature in argomento, alcuni comuni, già da alcuni anni, hanno emanato norme d’esercizio e prescrizioni di sicurezza per l’utilizzo di apparecchiature alimentate con bombole di gas di petrolio liquefatto (GPL).
La problematica è quella dell’emanazione di regole attraverso un ordinanza sindacale ex art. 54 del D. Lgs. Nr. 267/’00, in relazione alla necessaria temporaneità del provvedimento a causa del carattere di contingibiltà ed urgenza che lo stesso deve (dovrebbe) possedere.
Ci sono soluzioni che consentono l’emanazione di un’ordinanza sindacale che per i fini di cui sopra non abbia necessariamente scadenza?
È percorribile la strada dell’emanazione di un’ordinanza sindacale ex art. 54 c.1 del D. Lgs. Nr. 267/’00, richiamando quale presupposto il D. Lgs. n. 1 del 02/01/’18 “Codice della protezione civile”, in particolare l’art. 3 c. 1 lett. c) e cioè quello di un’azione ordinaria di protezione civile?
Grazie.

riferimento id:50078

Data: 2019-06-23 04:48:22

Re:prescrizioni di sicurezza per l’utilizzo di apparecchiature GPL su A.P.


A seguito delle cronache nazionali che rivelano il ripetersi di gravissimi incidenti durante lo svolgimento attività di commercio/somministrazione su area pubblica, imputabili al non corretto utilizzo delle apparecchiature in argomento, alcuni comuni, già da alcuni anni, hanno emanato norme d’esercizio e prescrizioni di sicurezza per l’utilizzo di apparecchiature alimentate con bombole di gas di petrolio liquefatto (GPL).
La problematica è quella dell’emanazione di regole attraverso un ordinanza sindacale ex art. 54 del D. Lgs. Nr. 267/’00, in relazione alla necessaria temporaneità del provvedimento a causa del carattere di contingibiltà ed urgenza che lo stesso deve (dovrebbe) possedere.
Ci sono soluzioni che consentono l’emanazione di un’ordinanza sindacale che per i fini di cui sopra non abbia necessariamente scadenza?
È percorribile la strada dell’emanazione di un’ordinanza sindacale ex art. 54 c.1 del D. Lgs. Nr. 267/’00, richiamando quale presupposto il D. Lgs. n. 1 del 02/01/’18 “Codice della protezione civile”, in particolare l’art. 3 c. 1 lett. c) e cioè quello di un’azione ordinaria di protezione civile?
Grazie.
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L'ordinanza contingibile ed urgente NON REGGE se non in occasioni particolari di luogo e di tempo.

La soluzione è nel REGOLAMENTO (quello AAPP o quello di polizia urbana o altro).
Il Comune ha pieno titolo ad inserire ragionevoli e proporzionate norme di sicurezza relativamente ad attività potenzialmente pericolose.

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